Estinzione del giudizio per rinuncia: un caso pratico di regolamento di competenza
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo civile e si verifica quando il procedimento si chiude senza una decisione sul merito. Una delle cause più comuni è la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’attore, accettata dalla controparte. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo principio si applichi anche nei giudizi di legittimità, in particolare nel contesto di un regolamento di competenza.
I Fatti del Contendere: una controversia sulla competenza territoriale
La vicenda trae origine da una controversia legata a un contratto di franchising. Una società alimentare aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale adito. La Corte d’Appello aveva individuato come competenti, in alternativa, altri due tribunali, ritenendo inefficace la clausola contrattuale che stabiliva un foro esclusivo.
Contro questa decisione, la società alimentare ha proposto un ricorso per regolamento necessario di competenza davanti alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre motivi specifici. La società commerciale resistente si è costituita in giudizio depositando una memoria difensiva per opporsi al ricorso.
Il Processo in Cassazione e l’epilogo
Il percorso del ricorso in Cassazione ha avuto una svolta decisiva prima ancora di arrivare alla discussione nel merito. La società ricorrente, infatti, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire oltre con il giudizio.
Elemento cruciale, la società resistente ha formalmente accettato tale rinuncia. Questo passaggio è fondamentale, poiché l’accettazione consolida la volontà delle parti di porre fine alla lite, con precise conseguenze procedurali.
Le Motivazioni della Corte: l’effetto della rinuncia e dell’accettazione
La Corte di Cassazione, prendendo atto della situazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione si fonda su una precisa applicazione delle norme del codice di procedura civile che disciplinano la rinuncia nei giudizi di legittimità.
L’applicazione degli articoli 390 e 391 c.p.c.
La Corte ha basato la sua decisione principalmente su due articoli:
1. Art. 390 c.p.c.: Questa norma prevede che la parte possa rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o la discussione davanti al collegio.
2. Art. 391, quarto comma, c.p.c.: Questo comma è particolarmente rilevante per quanto riguarda le spese legali. Stabilisce che l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esclude il potere della Corte di provvedere sulla condanna alle spese. In altre parole, se la parte che si difende accetta la rinuncia, non si può avere una pronuncia sulle spese di lite.
La Corte ha inoltre dato atto che anche il Procuratore Generale aveva concluso richiedendo la declaratoria di estinzione, confermando la correttezza del percorso procedurale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’estinzione del giudizio
Questa ordinanza ribadisce un principio procedurale di grande importanza pratica. La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l’immediata estinzione del giudizio senza alcuna decisione nel merito. La conseguenza più significativa, evidenziata dalla Corte, è l’impossibilità di statuire sulle spese legali. Questo meccanismo incentiva le parti a trovare un accordo per chiudere la lite, evitando che la controversia sulle spese diventi un ulteriore ostacolo. Per gli operatori del diritto, è un chiaro monito sull’importanza di ponderare attentamente non solo la presentazione di un ricorso, ma anche la gestione della sua eventuale fase conclusiva.
Cosa accade quando una parte rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso decide di rinunciarvi e la controparte accetta formalmente questa rinuncia, il processo si chiude senza una decisione sul merito. La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata?
In base all’art. 391, quarto comma, del codice di procedura civile, se la rinuncia al ricorso viene accettata dalla controparte, la Corte non può decidere sulla ripartizione delle spese legali. Di conseguenza, nulla viene disposto in merito.
Qual è il ruolo del Procuratore Generale in un procedimento di estinzione per rinuncia?
Nel caso specifico, il Procuratore Generale ha formulato una richiesta conforme a quella delle parti, chiedendo alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio. Questo conferma che la procedura seguita dalle parti era corretta e ha portato alla naturale conclusione prevista dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30136 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 647/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata a difesa dall’ AVV_NOTAIO, come da procura allegata alla memoria difensiva
– resistente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia pubblicata in data 9.12.2024;
recante il n. NUMERO_DOCUMENTO e udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.9.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
N. 647/25 R.G.
Rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui, in riforma della sentenza di primo grado -ed in controversia concernente contratto di franchising tra le parti -era stata dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia, per essere invece competente o il Tribunale di Arezzo (ex art. 19 c.p.c.), o il Tribunale di Siena (ex art. 20 c.p.c.), stante l’in efficacia della clausola concernente il preteso foro esclusivo;
-la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con memoria difensiva;
-il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale;
Considerato che:
-prima dell’odierna adunanza camerale, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.;
-la rinuncia è stata accettata;
-nulla va disposto sulle spese di lite, atteso che l’accettazione della controricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.;
-il giudizio di regolamento va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, come pure richiesto dal AVV_NOTAIO;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il giorno 26.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME