Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14306 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7166/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE VIACAVA, SERICANO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
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intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1357/2020 depositata il 07/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 1357/2020 del 7 settembre 2020 del Tribunale di Genova, che aveva integralmente confermato la sentenza n. 131/2018 del Giudice di Pace di Chiavari.
Restano intimati NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 74, 101, 105 e 154 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102’.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 cod. civ. e degli artt. 105, 154 e 155 d.lgs. 152/2006’.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli att. 113 cod. proc. civ. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. 152/2006’.
Va pregiudizialmente osservato che nella memoria
illustrativa la ricorrente COGNOME dichiara di rinunciare al ricorso.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024.