Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4905 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22372-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 414/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 1084/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/01/2024
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato da RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME in data 12.3.2018 con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento di un risarcimento del danno pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso questa decisione la società propone ricorso in Cassazione affidato a due motivi. Il lavoratore resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c., parte ricorrente ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché pedissequa dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.
Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale – art. 391 c.p.c., comma 1, cit. – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza. Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. 11211/2004,1913/2008, 14138/2015).
Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal difensore del ricorrente munito di procura generale.
Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.
Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio