Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35008 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
sul ricorso iscritto al n. 6235/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
–
nonché contro
COMUNE VENEZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di VENEZIA n. 1950/2020 depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/12/2024 dal Cons. Dott. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’epigrafata sentenza la Corte di appello di Venezia, pronunciando sul contenzioso in sede di gravame tra RAGIONE_SOCIALE, cui nelle more sarebbe succeduto il Fall.to RAGIONE_SOCIALE, appellante principale, ed il Comune di Venezia, appellato, e l’Agenzia del Demanio, il Ministero Economia Finanze e il Ministero delle Infrastrutture, appellati ed appellanti incidentale, ha respinto l’appello principale ed accolto l’appello incidentale, adottando ogni conseguente statuizione.
Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente e che nel giudizio così incardinato hanno resistito gli intimati con controricorso.
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 31.10.2024 ed accettato il 4.11.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell’art. 390 cod. proc. civ. e che le controparti,
sottoscrivendo digitalmente il medesimo atto, hanno dichiarato di aderire alla rinuncia.
Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 cod. proc. civ. e che le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il