Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33882 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
Il Tribunale di Roma ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra NOME NOME COGNOME e la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma con decorrenza dal 7.6.2019 ed ha condannato la Fondazione al ripristino del rapporto, con riammissione in servizio della NOME nelle mansioni, con la qualifica ed il regime orario da ultimo concordati e a corrisponderle la somma di € 16.909,44 a titolo di risarcimento del danno.
La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma e dell’appello incidentale proposto da NOME avverso tale sentenza, ha condannato la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma al pagamento della somma di € 25.364,18 in favore della NOME ed ha rigettato le altre domande proposte dalla NOME.
La Corte territoriale, ritenuto che la Fondazione fosse ritualmente costituita con avvocati del libero foro, ha ritenuto fondato il primo motivo dell’appello principale della Fondazione, che aveva denunciato la violazione delle norme contenute nel d.l. n. 81/2015 e la falsa applicazione della clausola 5 dell’Accordo quadro del 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ritenendolo assorbente rispetto al secondo motivo, con cui la Fondazione ha denunciato la contraddittorietà della sentenza di primo grado rispetto al tema dei rinnovi, nonché la violazione dell’art. 40, comma 1 bis, del d.l. n. 69/2013.
La Corte territoriale ha escluso che i primi tre contratti stipulati tra le parti avessero violato le disposizioni di cui all’art. 19 d.l. n. 81/2015, come modificato dal d.l. n. 87/2018 e dalla legge n. 96/2018, in quanto non risultavano superati i termini per la necessaria indicazione delle esigenze temporanee ed i contratti, nei quali erano stati comunque indicati gli spettacoli, potevano essere dunque acausali.
In odine ai contratti intercorsi tra le parti dopo l’entrata in vigore dell’art. 19 legge 81/2015 ha rilevato che i 24 mesi erano stati superati solo a seguito del contratto stipulato per il periodo dal 3.11.2018 al 4.8.2019 ed ha ritenuto che dovesse pervenirsi ad analoghe conclusioni considerando i 36 mesi previsti dall’art. 4bis d.lgs. n. 368/2001.
Il giudice di appello ha inoltre osservato che il termine di decadenza opera anche per le ipotesi di superamento del termine massimo di durata dei contratti; considerata la data di scadenza del termine contrattuale (4.8.2019), ha ritenuto tempestiva l’impugnativa stragiudiziale del 5.10.2019.
Ha escluso la legittimità della conversione del contratto ed ha ritenuto che il sistema risarcitorio previsto dall’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 sia idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dalla Corte europea ai fini dell’inapplicabilità della misura della conversione in caso di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore delle attività lirico sinfoniche, ed ha ritenuto congrua la liquidazione di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi e ha depositato memoria.
La Fondazione è rimasta intimata.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, degli art. 29, comma 3 e 19, comma 1, d. lgs. n. 81/2015.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 3 -bis, d.lgs. n. 81/2015
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 T.U.E. (capi 70 e 71 sentenza Sciotto), della clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva 70/1999/CE, artt. 21 e 54 CDFUE, nonché degli artt. 3, 4, 81 e 117 Cost, alla luce della sentenza n. 303/2011 della Corte costituzionale.
Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Dalla conciliazione del 30.3.2023 sottoscritta dalla COGNOME e dal procuratore speciale della Fondazione, allegata alla memoria, risulta che in quella sede la COGNOME ha rinunciato ai diritti e all’azione connessi e derivati dal ricorso per cassazione e alle domande ivi formulate, che la Fondazione ha accettato tali rinunce e che le parti hanno stabilito la compensazione delle spese relative alla definizione del contenzioso.
L ‘intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
L a declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115;
Va pertanto dichiarata l ‘estinzione del giudizio.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che la Fondazione è rimasta intimata.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte