Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 7.6.2019 ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al ripristino del rapporto, con riammissione in servizio RAGIONE_SOCIALEa NOME nelle mansioni, con la qualifica ed il regime orario da ultimo concordati e a corrisponderle la somma di € 16.909,44 a titolo di risarcimento del danno.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale proposto da NOME avverso tale sentenza, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 25.364,18 in favore RAGIONE_SOCIALEa NOME ed ha rigettato le altre domande proposte dalla NOME.
La Corte territoriale, ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE fosse ritualmente costituita con avvocati del libero foro, ha ritenuto fondato il primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che aveva denunciato la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme contenute nel d.l. n. 81/2015 e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro del 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ritenendolo assorbente rispetto al secondo motivo, con cui la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado rispetto al tema dei rinnovi, nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 40, comma 1 bis, del d.l. n. 69/2013.
La Corte territoriale ha escluso che i primi tre contratti stipulati tra le parti avessero violato le disposizioni di cui all’art. 19 d.l. n. 81/2015, come modificato dal d.l. n. 87/2018 e dalla legge n. 96/2018, in quanto non risultavano superati i termini per la necessaria indicazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze temporanee ed i contratti, nei quali erano stati comunque indicati gli spettacoli, potevano essere dunque acausali.
In odine ai contratti intercorsi tra le parti dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 legge 81/2015 ha rilevato che i 24 mesi erano stati superati solo a seguito del contratto stipulato per il periodo dal 3.11.2018 al 4.8.2019 ed ha ritenuto che dovesse pervenirsi ad analoghe conclusioni considerando i 36 mesi previsti dall’art. 4bis d.lgs. n. 368/2001.
Il giudice di appello ha inoltre osservato che il termine di decadenza opera anche per le ipotesi di superamento del termine massimo di durata dei contratti; considerata la data di scadenza del termine contrattuale (4.8.2019), ha ritenuto tempestiva l’impugnativa stragiudiziale del 5.10.2019.
Ha escluso la legittimità RAGIONE_SOCIALEa conversione del contratto ed ha ritenuto che il sistema risarcitorio previsto dall’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 sia idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dalla Corte europea ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa conversione in caso di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore RAGIONE_SOCIALEe attività lirico sinfoniche, ed ha ritenuto congrua la liquidazione di 6 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi e ha depositato memoria.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, degli art. 29, comma 3 e 19, comma 1, d. lgs. n. 81/2015.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, comma 3 -bis, d.lgs. n. 81/2015
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 T.U.E. (capi 70 e 71 sentenza Sciotto), RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro recepito dalla Direttiva 70/1999/CE, artt. 21 e 54 CDFUE, nonché degli artt. 3, 4, 81 e 117 Cost, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 303/2011 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale.
Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Dalla conciliazione del 30.3.2023 sottoscritta dalla NOME e dal procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, allegata alla memoria, risulta che in quella sede la NOME ha rinunciato ai diritti e all’azione connessi e derivati dal ricorso per cassazione e alle domande ivi formulate, che la RAGIONE_SOCIALE ha accettato tali rinunce e che le parti hanno stabilito la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative alla definizione del contenzioso.
L ‘intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
L a declaratoria di estinzione esime dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115;
Va pertanto dichiarata l ‘estinzione del giudizio.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio
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Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte