Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32011 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32011 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
R.G.N. 11258/2020 U.P. 28/11/2024
ORDINANZA
Sanzioni amministrative per violazioni TUB
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11258/2020) proposto da: COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
–
ricorrente –
contro
BANCA RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6256/2020, pubblicata il 18 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME udito il P.G., in persona del Sost. Proc. gen. NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; RILEVATO:
che COGNOME Pasquale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quindici motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6256/2019 (pubblicata il 18 ottobre 2019), con la quale era stata respinta l’opposizione dallo stesso formulata contro il provvedimento sanzionatorio n. 716875 del 30.06.2015, emesso dal Direttorio della Banca d’Italia (delibera n. 291/2015);
-che ha resistito con controricorso l’intimata Banca d’Italia;
CONSIDERATO
che il difensore del suddetto ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato in via telematica, in data 30 ottobre 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso dallo stesso sottoscritta con allegata procura speciale conferitagli a tal proposito dal sig. NOME COGNOME che risulta essere stata accettata, in un unico contesto documentale, dai difensori della controricorrente, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che l’hanno sottoscritta in virtù di allegata procura speciale a loro specificamente conferita dal Governatore della Banca d’Italia;
che, pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., con compensazione integrale delle spese dello stesso giudizio, così come richiesto con la stessa dichiarazione di rinuncia accettata;
-che da siffatta pronuncia consegue che non ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo
unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e ne compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile