Estinzione del Giudizio in Cassazione: Niente Raddoppio del Contributo se si Rinuncia
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame chiarisce un importante aspetto procedurale relativo alla estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, con particolare riferimento alle conseguenze sul versamento del contributo unificato. La vicenda nasce da una controversia sul compenso dovuto in una procedura di liquidazione patrimoniale, ma si conclude con un principio applicabile a numerosi contenziosi pendenti davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dal Compenso Unico al Ricorso in Cassazione
La questione ha origine da una procedura di liquidazione del patrimonio di una società a responsabilità limitata. Il giudice delegato aveva stabilito un compenso unitario per il professionista nominato Liquidatore, il quale aveva svolto anche le funzioni tipiche dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC).
L’OCC, ritenendo che le due funzioni dovessero essere remunerate separatamente, ha presentato un reclamo al Tribunale competente. Quest’ultimo, tuttavia, ha rigettato il reclamo, confermando la tesi dell’unicità del compenso. Contro questa decisione, l’OCC ha proposto ricorso per cassazione.
La Svolta Processuale e l’Estinzione del Giudizio
Durante la pendenza del giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. L’OCC ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. La ragione di tale scelta risiedeva nella stipula di un apposito Protocollo d’intesa tra il Tribunale di merito e gli OCC del circondario, che evidentemente risolveva in via generale la questione dei compensi oggetto del contendere.
A fronte della rinuncia, il Pubblico Ministero, che inizialmente aveva chiesto il rigetto del ricorso, ha modificato le proprie conclusioni, aderendo alla richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, prendendo atto della rinuncia formalizzata dal difensore munito di procura speciale, ha applicato l’articolo 390 del codice di procedura civile. Questa norma prevede che la parte possa rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza o la discussione. La rinuncia, se accettata dalle altre parti costituite che abbiano un interesse specifico nella decisione, comporta l’estinzione del procedimento.
In questo caso, non essendosi costituita la controparte, la Corte non ha dovuto far altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Non è stata emessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, come di prassi in situazioni analoghe.
Conclusioni: L’Importante Principio sul Contributo Unificato
La parte più significativa dell’ordinanza risiede nella statuizione finale. La Corte ha precisato che, in caso di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”.
Questo meccanismo, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, impone alla parte che ha visto il proprio ricorso integralmente respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione. La Cassazione, richiamando propri precedenti consolidati, ha ribadito che l’estinzione del giudizio per rinuncia è una fattispecie diversa e non rientra tra quelle che fanno scattare l’obbligo di versamento aggiuntivo. Questa precisazione offre una certezza importante per chi, a seguito di accordi o mutamenti delle circostanze, decide di porre fine a un contenzioso in Cassazione, senza incorrere in ulteriori oneri economici.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene formalizzata correttamente, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il processo senza una decisione nel merito.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, si deve pagare il raddoppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sussiste quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Perché il ricorrente ha deciso di rinunciare al ricorso in questo caso?
Il ricorrente ha rinunciato perché, nel frattempo, era stato sottoscritto un Protocollo tra il Tribunale e gli Organismi di Composizione della Crisi locali, che ha risolto la questione di fondo relativa ai compensi che aveva dato origine alla causa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9810 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11543/2024 R.G. proposto da:
ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ORDINE AVVOCATI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
LIQUIDAZIONE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 99/2019 depositato il 12/03/2024;
udita la requisitoria del Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
-con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’ Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Milano (OCC) contro il provvedimento con cui il giudice delegato alla Liquidazione del Patrimonio di RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato un compenso unitario, ex artt. 16, 17 e 18 del d.m. n. 202/2014, al Liquidatore della procedura che aveva svolto anche le funzioni di OCC, confermando la tesi dell’unicità del compenso ;
-l’OCC ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione in tre mezzi; la procedura di Liquidazione non si è costituita;
-con atto del 2.12.2024 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, l’OCC ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, per essere stato frattanto sottoscritto apposito Protocollo tra il tribunale di Milano e gli OCC del relativo circondario;
-il PM ha depositato conclusioni motivate scritte chiedendo il rigetto del ricorso ma in sede di requisitoria ha concluso per l ‘ estinzione del giudizio.
Considerato che
-sussistono i presupposti ex art. 390 e s. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese;
-in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione il cd. raddoppio del CU (Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 citato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/04/2025.