Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9565 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9565 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31220/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
e sul ricorso incidentale proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1923/2021, depositata il 12/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato in fatto che:
la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1923/2021, depositata il 12/10/2021, ha rigettato l’appello principale di NOME COGNOME e quello incidentale di NOME COGNOME e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Firenze n. 497/2018, per quanto ancora rileva in questa sede, nella parte in cui aveva accolto la domanda di MPS Gestione Crediti S.p.A. volta a ottenere la declaratoria di inefficacia relativa, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui NOME COGNOME aveva venduto ad NOME COGNOME, sua moglie, l’immobile sito nel comune di Firenze, INDIRIZZO
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza formulando tre motivi;
NOME COGNOME resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su tre motivi;
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso sia al ricorso principale che a quello incidentale;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale, con atto depositato il 14/01/2025; a detta rinuncia ha prestato adesione la società controricorrente; v a pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ; nulla deve essere liquidato per le spese, ex art. 391, 4° comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2025 dalla