Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9565 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9565 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31220/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1923/2021, depositata il 12/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che:
la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1923/2021, depositata il 12/10/2021, ha rigettato l’appello principale di NOME COGNOME e quello incidentale di NOME COGNOME e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Firenze n. 497/RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora rileva in questa sede, nella parte in cui aveva accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE volta a ottenere la declaratoria di inefficacia relativa, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui NOME COGNOME aveva venduto ad NOME COGNOME, sua moglie, l’immobile sito nel comune di Firenze, INDIRIZZO;
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza formulando tre motivi;
NOME COGNOME resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su tre motivi;
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso sia al ricorso principale che a quello incidentale;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale, con atto depositato il 14/01/2025; a detta rinuncia ha prestato adesione la società controricorrente; v a pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ; nulla deve essere liquidato per le spese, ex art. 391, 4° comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2025 dalla