Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9546 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 9546 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso 7846-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE STUDI E FORMAZIONE PER L’AMMODERNAMENTO DELLE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 676/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/09/2018 R.G.N. 5263/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 7846/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/03/2025
PU
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, ha dichiarato che tra COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, Ammodernamento della PA, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 10.2.2003 ancora in atto a tutt’oggi ed ha condannato RAGIONE_SOCIALE appellato a riammettere in servizio l’appellante con inquadramento nel livello B.2 del CCNL di settore ed a pagare all’appellante medesimo un’indennità pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese liquidate come da dispositivo.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi ai quali ha resistito NOME COGNOME con controricorso.
Motivi della decisione
Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 6 novembre 2024 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, Ammodernamento della PA ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione tra le parti.
Il controricorrente nel medesimo atto del 6 novembre 2024 ha dichiarato di accettare la predetta rinunzia.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 12 marzo 2025.