Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un contenzioso può concludersi senza una decisione nel merito. Questo avviene quando le parti, per volontà propria o per inattività, pongono fine alla disputa processuale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, porti inevitabilmente a questa conclusione, dimostrando l’importanza degli accordi deflattivi del contenzioso.
Il Contesto della Vicenda Giudiziaria
La vicenda vedeva contrapposte due entità societarie in stato di liquidazione. Da un lato, una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, in qualità di ricorrente, aveva impugnato un decreto emesso da un Tribunale di primo grado. Dall’altro lato, una società consortile, anch’essa in liquidazione, agiva come controricorrente, resistendo alle pretese della prima.
Il caso era giunto fino al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, chiamato a decidere sulla correttezza dell’applicazione del diritto da parte dei giudici precedenti.
L’Accordo tra le Parti e l’Estinzione del Giudizio
Prima che la Corte potesse pronunciarsi sul merito del ricorso, è intervenuto un fatto decisivo: la società ricorrente ha formalmente rinunciato al proprio atto di impugnazione. Questo atto di volontà non è rimasto isolato. La società controricorrente, infatti, ha contestualmente accettato tale rinuncia. Questo accordo tra le parti ha segnato il destino del processo.
La rinuncia agli atti del giudizio, quando accettata dalla controparte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione, è una causa tipica di estinzione del processo. Le parti, di comune accordo, decidono di non voler più una pronuncia del giudice sulla questione, ponendo fine alla lite in modo consensuale. A completare l’accordo, le società hanno pattuito la compensazione integrale delle spese di lite, decidendo che ciascuna avrebbe sostenuto i propri costi legali.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, non ha potuto fare altro che applicare la normativa di riferimento, in particolare l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. Questa norma disciplina proprio gli effetti della rinuncia nel giudizio di Cassazione. Il Collegio ha rilevato che la rinuncia era stata formalizzata e che l’accettazione della controricorrente l’aveva resa irrevocabile ed efficace.
La decisione della Corte è stata quindi una mera presa d’atto della volontà delle parti di porre fine al contenzioso. Il ruolo del giudice in questi casi non è quello di entrare nel merito della disputa, ma di verificare che i presupposti procedurali per l’estinzione siano rispettati. Essendo state soddisfatte tutte le condizioni – rinuncia della ricorrente, accettazione della controricorrente e accordo sulle spese – la Corte ha dichiarato formalmente estinto il giudizio.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia un aspetto fondamentale della procedura civile: il processo è uno strumento a disposizione delle parti, le quali mantengono la facoltà di porvi fine. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata è un meccanismo che permette di evitare i tempi e i costi di un’ulteriore fase processuale, quando la prosecuzione non è più nell’interesse di nessuna delle parti coinvolte. La decisione di compensare le spese rafforza l’idea di una chiusura consensuale e tombale della controversia, senza vincitori né vinti, e rende definitiva la decisione impugnata, che non potrà più essere oggetto di discussione tra le stesse parti.
Cosa significa estinzione del giudizio?
Significa che il processo si chiude definitivamente senza una decisione nel merito, perché si è verificato un evento previsto dalla legge che pone fine al contenzioso, come in questo caso la rinuncia al ricorso.
Perché il giudizio in questo caso si è estinto?
Il giudizio si è estinto perché la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la parte controricorrente ha formalmente accettato tale rinuncia, manifestando una volontà comune di non proseguire la lite.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione per rinuncia accettata?
In questa specifica vicenda, le parti hanno raggiunto un accordo per la compensazione delle spese di lite. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza che una dovesse rimborsare l’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8988 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8988 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27878/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO C/O ST. COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA n. 887/2019 depositato il 17/09/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Collegio,
Rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata contestualmente accettata dalla controricorrente, il tutto con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l’art. 39 1 c.p.c., dichiara estinto il presente giudizio.
Così deciso in Roma il 14.3.2025