Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15138 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15138 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16733/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che le rappresenta e difende, ex lege domiciliate come da PEC.
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ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME, ex lege domiciliate come da PEC.
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avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 457/2023 depositata il 09/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che così statuiva: ‘in parziale accoglimento dell’appello: rigetta la domanda di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro del 30.10.2014 stipulato dalle parti; dichiara risolto per grave inadempimento di parte affittuaria ex art. 1453 c.c. il contratto stipulato il 22.12. 2009, intercorso tra le parti, comprensivo delle modifiche apportate con la scrittura del 2014, unitariamente considerato; condanna la RAGIONE_SOCIALE.r.lRAGIONE_SOCIALE e la Cedex s.p.a. a pagare alla A&P Costa s.r.l. la minor somma di €. 603.519,9, oltre interessi come liquidati nella sentenza impugnata; d) dà atto dell’avvenuto rilascio dell’immobile oggetto del contratto di affitto per cui è causa’.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
In data 9 gennaio 2025 le parti depositavano telematicamente atto di rinuncia del seguente tenore: ‘Nelle more del giudizio le parti hanno dato corso ad apposite trattative che si si sono positivamente concluse e, per l’effetto, intendono rinunciare al presente giudizio. TUTTO CIÒ PREMESSO, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE in liq. e la RAGIONE_SOCIALE, come sopra rappresentate, DICHIARANO di non aver più
interesse a coltivare il presente procedimento e di rinunciare, come in effetti rinunciano, allo stesso, chiedendo, per l’effetto, a codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite’.
Considerato che
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c. – Violazione degli artt. 115, 416 e 434 c.p.c. avendo la Corte di Appello posto a fondamento della propria decisione fatti che non hanno formato oggetto del giudizio di I grado e del giudizio di appello’.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3. c.p.c. Violazione degli artt. 1362, 1363 e segg. cod. civ.’.
Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3 cpc. Violazione dell’art. 1458, I comma, cod. civ.’.
Rileva in via preliminare il Collegio che le parti hanno depositato atto di rinuncia a firma congiunta dei rispettivi difensori.
Pertanto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia.
Stante l’accettazione della rinuncia non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza