Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6898 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
Oggetto: estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13042/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE quest’ultima in persona del l’amministratore , rappresentate e difese da ll’ avv. NOME COGNOME ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore speciale avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa da quest’ultima
contro
ricorrente –
COGNOME NOME
NOME
Pivetti NOME
intimato –
avverso il decreto della Corte di appello di Bologna del 27 ottobre 2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 febbraio 2025
intimato –
intimato –
dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, in proprio e quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione , ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto della Corte di appello di Bologna del 27 ottobre 2020 che ha dichiarato inammissibile il reclamo della società e respinto quello avanzato dalla predetta NOME RAGIONE_SOCIALE in proprio per la revoca del decreto del locale Tribunale con cui era stata ordinata l’ispezione dell’amministrazione della società;
-la Corte territoriale ha riferito che l’ispezione era stata disposta al fine di verificare se ricorressero irregolarità gestorie, con particolare riferimento alla situazione economico-patrimoniale delle società controllate brasiliane e all’impiego dei cinque patrimoni destinati costituiti dalla società da ispezionare in minima parte con risorse finanziarie sociali e in gran parte con risorse finanziarie raccolte sul mercato dalla RAGIONE_SOCIALE , anch’essa amministrata dalla odierna ricorrente;
ha, quindi, rilevato la carenza di legittimazione a reclamare il provvedimento del Tribunale in capo alla Villa Nova s.p.a., in quanto vi era stata la nomina del curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., per cui la facoltà di impugnazione doveva considerarsi transitata in favore d i quest’ultimo;
-ha, poi, disatteso l’impugnazione proposta (anche) in proprio da NOME COGNOME evidenziando, in particolare, che nel procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. il Tribunale non è vincolato al principio della domanda, potendo valutare sia le irregolarità denunciate, sia ogni altra condotta comunque emersa nel corso del procedimento, per cui la totale mancanza di documentazione di provenienza dalle società brasiliane ben poteva essere posta dal Tribunale a fondamento della decisione;
ha aggiunto che non era riscontrabile la dedotta violazione del diritto
di difesa e che la documentazione prodotta non sembrava offrire una attendibile base contabile ed informativa in merito ai bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ.;
gli altri soggetti intimati, sindaci della RAGIONE_SOCIALE che avevano avanzato denun cia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., non spiegano alcuna difesa;
con nota depositata il 21 gennaio 2025 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
-attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio; – in assenza di accettazione della stessa da parte della controricorrente, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.;
la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , t.u. spese giust., che consegue ai soli casi -tipici -di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175)
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’ 11 febbraio 2025.