Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7286 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7286 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10430/2019 R.G. proposto da :
COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
COGNOME COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n.2866/2018 depositata il 5.12.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 276/2011, il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, accoglieva parzialmente le
domande di COGNOME NOMECOGNOME NOME ed NOME COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannando questi ultimi ad arretrare la propria costruzione di Civitanova Marche, INDIRIZZO fino a tre metri dalla linea esteriore del balcone di proprietà della COGNOME, per tutta la proiezione verticale di tale distanza e fino alla quota dell’altezza originaria della loro costruzione anteriore agli interventi di demolizione e ricostruzione compiuti sul magazzino ad un piano in muratura preesistente, a risarcire i danni arrecati alla veduta dal balcone della Paci e per la violazione della distanza legale di tre metri, a pagare ad NOME NOME ed NOME COGNOME NOME le spese che avevano dovuto sostenere per riparare un muro adiacente ad un pilastro del loro edificio danneggiato durante i lavori di demolizione e ricostruzione dei convenuti, a rifondere le spese processuali della Paci e metà di quelle degli Alpini ed a farsi carico delle spese di CTU, mentre rigettava le altre domande degli attori e quelle proposte in via riconvenzionale da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2. Avverso la predetta sentenza proponevano appello principale i COGNOME, chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado, con rigetto delle avverse domande accolte, sottolineando in particolare che il balcone della Paci ed il di lei fabbricato erano stati realizzati a distanza non legale dopo l’edificazione del magazzino da loro demolito e ricostruito. Gli originari attori, contestavano l’impugnazione avversaria e proponevano appello incidentale, riproponendo le originarie domande, e deducendo che l’art.1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 6/2013 della Corte Costituzionale, per cui non poteva trovare applicazione a rapporti che non fossero esauriti, e dovevano piuttosto applicarsi, alla nuova costruzione realizzata
dalla controparte, la distanza minima di cinque metri dal confine, prevista dal regolamento edilizio comunale di Civitanova Marche, e la distanza di dieci metri tra pareti finestrate dell’art. 9 del D.M. n.1444/1968.
Con sentenza n. 2866/2018 del 12.9/5.12.2018, la Corte di Appello di Ancona respingeva l’appello principale, ed in accoglimento dell’appello incidentale, riformava parzialmente la sentenza impugnata, condannando i COGNOME–COGNOME a demolire le porzioni di fabbricato realizzate a distanza inferiore rispetto a quella di 5 metri dal confine con l’immobile delle controparti, ed a distanza inferiore, sul lato est, rispetto a quella di 10 metri dalla parete finestrata del fabbricato degli appellanti incidentali, nonché al risarcimento dei danni.
Avverso questa sentenza, COGNOME NOME e COGNOME Giuseppe hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a due motivi, ed hanno resistito con controricorso COGNOME NOME ed COGNOME NOMECOGNOME
Nell’imminenza dell’adunanza camerale dell’11.9.2024 entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c., ma i ricorrenti tardivamente.
Con ordinanza interlocutoria dell’11/30.9.2024, a seguito di riconvocazione della camera di consiglio per il 30.9.2024, questa Corte ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, per la fissazione di udienza pubblica, allo scopo di discutere le questioni, di rilievo nomofilattico, della variazione della nozione di ristrutturazione edilizia, introdotta sotto forma di modifica dell’art. 3 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, dal D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.9.2020 n. 120, e del coordinamento di tale nozione con quella di manutenzione straordinaria dell’art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001, incidenti sulla nozione di interventi di nuova costruzione, ora indicati in quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, che non
rientrano nelle categorie definite alle lettere precedenti dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
I controricorrenti hanno depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c. il 3.2.2025, e l’11.2.2025, a seguito della morte di COGNOME NOMECOGNOME titolare del diritto di abitazione sull’appartamento del primo piano dell’edificio di INDIRIZZO e sul garage pertinenziale, ora di proprietà del solo COGNOME NOME, é stata depositata rinuncia al ricorso di COGNOME COGNOME e COGNOME NOME con compensazione delle spese processuali e con contestuale accettazione dei controricorrenti Paci NOME ed Alpini COGNOME NOME.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13.2.2025, nella quale la Procura Generale ha concluso per l’estinzione del procedimento.
Ritiene la Corte che, a seguito della rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali di COGNOME NOME e COGNOME NOME, contestualmente accettata dai controricorrenti COGNOME NOME ed COGNOME NOME, ormai unico proprietario degli immobili sui quali il defunto COGNOME NOME vantava il diritto di abitazione, rinuncia depositata l’11.2.2025, il procedimento debba essere dichiarato estinto ex art. 390 nuova formulazione c.p.c. e 391 c.p.c. L’adesione esonera la Corte dalla pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.2.2025