Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede con la Rinuncia al Ricorso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione sul merito della controversia. Questo avviene quando le parti, attraverso un accordo, decidono di porre fine alla lite. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo istituto processuale, illustrando le conseguenze della rinuncia reciproca al ricorso e al controricorso. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia tra un istituto di credito e due suoi clienti. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannando i clienti a restituire alla banca una somma di circa 38.000 euro, percepita in eccedenza, oltre agli interessi legali.
Non soddisfatto della decisione, l’istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione. A loro volta, i clienti hanno resistito presentando un controricorso e un ricorso incidentale, ovvero un’impugnazione secondaria legata a quella principale.
L’Accordo tra le Parti e l’Estinzione del Giudizio
Prima che la Corte di Cassazione potesse pronunciarsi, la dinamica processuale ha subito una svolta decisiva. L’istituto di credito ha depositato un atto di rinuncia al proprio ricorso principale. Poco dopo, i clienti hanno non solo accettato tale rinuncia, ma hanno anche depositato a loro volta un atto di rinuncia al proprio ricorso incidentale, che è stato prontamente accettato dalla banca.
Le parti hanno inoltre raggiunto un accordo per la compensazione integrale delle spese legali, chiedendo concordemente alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha accolto la richiesta congiunta delle parti, dichiarando estinto il giudizio. La motivazione è lineare e fondata su principi chiari del diritto processuale.
In primo luogo, la Corte ha verificato la ritualità e la validità delle reciproche rinunce. Poiché sia il ricorso principale che quello incidentale sono stati abbandonati con l’accettazione della controparte, il presupposto per la prosecuzione del processo è venuto meno.
In secondo luogo, riguardo alle spese di lite, la Corte ha preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti. Quando le parti trovano un’intesa sulla compensazione delle spese, il giudice non deve disporre nulla in merito, limitandosi a ratificare la volontà comune.
Infine, un punto di grande rilevanza pratica riguarda il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. La legge prevede che la parte il cui ricorso viene respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo pari a quello già pagato come contributo unificato. La Corte ha chiarito che questa misura sanzionatoria non si applica nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Citando un proprio precedente (Cass. n. 23175/2015), ha ribadito che la rinuncia è un atto dispositivo delle parti che non comporta una valutazione negativa sull’esito dell’impugnazione e, pertanto, esclude l’applicazione di tale sanzione.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un importante principio di economia processuale e di autonomia delle parti. La possibilità di rinunciare al ricorso in Cassazione consente di porre fine a una controversia in modo consensuale, evitando i tempi e i costi di un giudizio di legittimità. La decisione sottolinea inoltre un significativo vantaggio per chi rinuncia: l’esenzione dal pagamento del doppio contributo unificato, un incentivo a risolvere le liti tramite accordo piuttosto che attendere una pronuncia che potrebbe essere sfavorevole. Per le parti e i loro legali, questa pronuncia è un promemoria dell’importanza di valutare soluzioni transattive anche nella fase più alta del giudizio civile.
Cosa succede se le parti di un processo in Cassazione si accordano e rinunciano ai rispettivi ricorsi?
Il giudizio si estingue. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità degli atti di rinuncia e delle relative accettazioni, dichiara la fine del processo senza emettere una decisione sul merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la parte che ha presentato il ricorso deve pagare il cosiddetto “doppio contributo unificato”?
No. Come chiarito dalla Corte, la misura che prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi in cui il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Se le parti si accordano anche sulle spese legali, il giudice deve comunque decidere su di esse?
No. Se le parti raggiungono un accordo sulla compensazione delle spese legali, il giudice si limita a prenderne atto e non emette alcuna statuizione in merito, rispettando la volontà concorde espressa dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5687 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7867/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CICCOLA
SECONDO,
CIARPELLA
NOME
NOME
-intimati-
sul controricorso incidentale proposto da COGNOME NOME COGNOME e da COGNOME elettivamente domiciliati in Macerata INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti incidentali-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 107/2021 depositata il 02/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Considerato che:
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza nr nr107/2021 che aveva accolto parzialmente il gravame e condannato gli appellati a versare all’ l’Istituto di credito la somma di € 38.449,39 percepita in eccedenza oltre agli interessi legali dalla data del 9.2.2011.
Secondo COGNOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.
Con atto del 20.2.2025 l’Istituto di credito ha deposito atto di rinuncia al ricorso principale con la relativa accettazione da parte dei controricorrenti i quali, a loro volta, hanno depositato in data 21.2.2025 atto di rinuncia al ricorso incidentale accettato dalla controparte.
Entrambi hanno chiesto concordemente l’estinzione del giudizio a spese compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Il presente giudizio va dichiarato estinto attesa la ritualità della rinuncia al ricorso ed al controricorso incidentale
Nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio stante l’accordo intervenuto sul punto fra le parti in causa.
Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è definito in conformità della proposta, né al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma 26.2.2025