Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20648 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20648 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29610/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 436/2020 depositata il 26/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 26.5.20 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 10.6.19 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto il ricorso di due lavoratori di IVRI e dichiarato il loro diritto all’importo di euro 20, a titolo di indennità di vacanza contrattuale di cui all’articolo 109 del contratto collettivo per i dipendenti di istituti di imprese di vigilanza privata servizi fiduciari, ritenendo che lo stesso fosse elemento fisso della retribuzione del calcolo della retribuzione normale di lavoro, con il conseguente diritto al computo dell’importo nel calcolo utile della determinazione degli istituti contrattuali e di legge, condannando alla società corrispondere delle somme conseguentemente dovute pari rispettivamente ad euro 369 e 375.
Avverso la sentenza ricorre il datore per un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione dell’articolo 109 del contratto collettivo, dell’art. 1362 c.c. e dell’accordo interconfederali 23.7.93.
Parte ricorrente ha, in corso di causa, rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controparte, con compensazione delle spese.
Deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.