Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia, i tempi e le procedure non sono dettagli, ma elementi sostanziali che possono determinare l’esito di una controversia. Una recente decisione della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, sancendo l’estinzione del giudizio a causa della mancata azione della parte ricorrente entro un termine perentorio. Questo caso offre uno spunto fondamentale sull’importanza di una gestione attenta delle scadenze processuali e sulle conseguenze legali del silenzio.
Il Contesto del Ricorso e la Proposta di Definizione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una società di trasporti avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il caso, giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, è stato ritenuto idoneo per essere trattato con il rito semplificato previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
In conformità con tale procedura, alle parti è stata comunicata una proposta di definizione del giudizio, che delinea una possibile soluzione della controversia. A partire da quella comunicazione, la legge concede alla parte ricorrente un termine di quaranta giorni per manifestare il proprio interesse alla prosecuzione del processo, chiedendo che la Corte si pronunci sul merito del ricorso.
L’Inerzia del Ricorrente e l’Estinzione del Giudizio
La società ricorrente, tuttavia, ha lasciato decorrere il termine di quaranta giorni senza presentare alcuna istanza per la decisione del ricorso. Questo silenzio non è stato interpretato come una semplice dimenticanza, ma come un atto con precise conseguenze giuridiche.
La Corte di Cassazione, prendendo atto del trascorrere del tempo, ha applicato rigorosamente la normativa. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, chiudendo di fatto il processo senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Conseguentemente, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate in Euro 800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni: L’Automatismo della Rinuncia Tacita
La decisione della Corte si fonda su una presunzione legale chiara, contenuta nel secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. La norma stabilisce che se, dopo la comunicazione della proposta, la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato. Non è necessaria una dichiarazione esplicita; l’inerzia è sufficiente a configurare una rinuncia tacita ma legalmente efficace. Questo meccanismo mira a deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, incentivando le parti a valutare seriamente le probabilità di successo del proprio ricorso dopo aver ricevuto la proposta del relatore. L’estinzione del giudizio è, quindi, la conseguenza automatica prevista dal legislatore per snellire i procedimenti e scoraggiare ricorsi dilatori.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per le Parti
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un contenzioso legale: nel processo, il silenzio e l’inazione hanno un peso e, spesso, un costo. La gestione delle scadenze processuali deve essere meticolosa, poiché il loro mancato rispetto può portare a conseguenze definitive come la chiusura del procedimento. Per la parte ricorrente, la ricezione della proposta ex art. 380-bis c.p.c. rappresenta un momento cruciale che impone una scelta strategica: insistere per una decisione, accettando il rischio di una pronuncia sfavorevole, oppure lasciare decorrere i termini, con la conseguente estinzione del giudizio e la condanna alle spese. La decisione della Corte serve da monito: la giustizia richiede una partecipazione attiva e consapevole.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio entro il termine di 40 giorni?
In base all’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e, di conseguenza, il processo viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per questa specifica ragione?
Le spese processuali sono a carico della parte ricorrente. La sua inerzia equivale a una rinuncia, ponendola in una posizione di soccombenza processuale che giustifica la condanna al pagamento delle spese a favore della controparte.
L’estinzione del giudizio è una decisione sul merito della causa?
No, l’estinzione è una pronuncia di carattere puramente processuale. La Corte non valuta se il ricorso fosse fondato o meno, ma si limita a prendere atto del verificarsi di una causa di chiusura anticipata del procedimento, come la rinuncia tacita.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19468 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19468 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 26064/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME, elettivamente domiciliati in MILANO INDIRIZZO DOMICILIO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.361/2024 depositata il 07/06/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, il 12/07/2025