Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio in Cassazione Equivale a Rinuncia
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo si conclude senza una decisione nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce come l’inerzia della parte ricorrente, a seguito di una proposta di definizione del giudizio, venga interpretata come una vera e propria rinuncia, con tutte le conseguenze del caso, specialmente in termini di spese legali. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una nota società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante la fase preliminare, come previsto dalla procedura, alle parti veniva comunicata una proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questo strumento mira a velocizzare i tempi della giustizia nei casi in cui l’esito del ricorso appare scontato.
Tuttavia, la società ricorrente, una volta ricevuta tale comunicazione, non ha compiuto alcuna azione successiva: in particolare, non ha richiesto la fissazione di un’udienza per la discussione del ricorso entro il termine di quaranta giorni previsto dalla legge.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte al silenzio della parte ricorrente, la Corte di Cassazione ha applicato rigorosamente la normativa procedurale. La mancata richiesta di procedere con la discussione del ricorso è stata interpretata non come una semplice dimenticanza, ma come una rinuncia tacita al ricorso stesso.
Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione. Questa decisione ha posto fine in modo definitivo al procedimento, senza che la Corte entrasse nel merito delle questioni sollevate dalla società. Inoltre, conformemente al principio della soccombenza, la società ricorrente è stata condannata a rimborsare tutte le spese processuali sostenute dalle controparti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto si fonda su due pilastri normativi: l’articolo 380-bis e l’articolo 391 del codice di procedura civile. L’art. 380-bis, secondo comma, stabilisce che se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede la decisione del ricorso entro il termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato. Si tratta di una presunzione legale di rinuncia.
A sua volta, l’art. 391 del codice di procedura civile regola le conseguenze della rinuncia, prevedendo appunto che il giudice dichiari l’estinzione del processo. La Corte ha quindi agito in modo consequenziale: verificato il decorso del termine di quaranta giorni senza alcuna istanza da parte della ricorrente, ha ritenuto il ricorso rinunciato e, di conseguenza, ha dichiarato estinto il procedimento. La condanna alle spese è l’inevitabile corollario di questa dinamica, poiché la parte che rinuncia è considerata soccombente ai fini della liquidazione delle spese.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel contenzioso di legittimità: l’inerzia processuale ha costi e conseguenze definitive. La procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. è concepita per deflazionare il carico della Corte di Cassazione, ma impone agli avvocati una particolare diligenza. Il silenzio non è neutro, ma viene interpretato dalla legge come una precisa manifestazione di volontà, quella di abbandonare l’impugnazione. La lezione pratica è chiara: una volta ricevuta la proposta di definizione, è imperativo prendere una posizione attiva entro i termini perentori, altrimenti si rischia non solo di vedere vanificata la propria azione legale, ma anche di dover sostenere i costi dell’intero giudizio.
Cosa accade se la parte ricorrente in Cassazione non chiede la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Il ricorso si intende legalmente rinunciato e, di conseguenza, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia presunta?
Le spese processuali sono a carico della parte ricorrente, il cui silenzio ha causato la presunzione di rinuncia e la conseguente estinzione del procedimento. Viene condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta del relatore?
Dal decreto si evince che il termine previsto dalla legge è di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta. Se entro questo termine la parte ricorrente non agisce, il ricorso si intende rinunciato.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21132 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21132 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 13964/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, NOMECOGNOME, elettivamente domiciliati in TORINO INDIRIZZO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.983/2023 depositata il 12/12/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025