Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione sul merito della controversia. Questo avviene quando si verificano determinati eventi procedurali che rendono impossibile o inutile la prosecuzione del contenzioso. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, conduca a questa conclusione, in applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imprenditore contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La controparte nel giudizio era la procedura di liquidazione giudiziale della sua stessa impresa individuale e di una società in accomandita semplice a lui riconducibile. Tuttavia, in una fase successiva all’instaurazione del giudizio di legittimità, il ricorrente ha deciso di fare un passo indietro, formalizzando un atto di rinuncia al ricorso.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui la parte che ha impugnato una decisione manifesta la volontà di non proseguire il giudizio. Secondo l’articolo 390 del Codice di Procedura Civile, la rinuncia deve essere fatta con un atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, oppure dal solo avvocato se munito di mandato speciale.
Affinché la rinuncia produca l’estinzione del giudizio, è necessario che essa venga accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere un interesse nella prosecuzione della causa. L’accettazione, a sua volta, fa venir meno ogni ostacolo alla chiusura del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia formalizzata dal ricorrente e, soprattutto, della contestuale accettazione da parte della procedura di liquidazione giudiziale (la controricorrente). Verificata la presenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, i giudici hanno proceduto come stabilito dall’articolo 391 del Codice di Procedura Civile.
Questa norma, nella sua versione aggiornata, prevede che sulla rinuncia la Corte provveda con decreto, un provvedimento più snello e rapido rispetto a una sentenza. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del decreto è puramente processuale e si fonda su una semplice constatazione: la volontà delle parti di porre fine alla lite era chiara, formale e concorde. Il ricorrente ha rinunciato e il controricorrente ha accettato. In presenza di questi due elementi, la legge impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo. Un aspetto rilevante della decisione riguarda le spese legali. La Corte ha stabilito che ‘nulla va statuito sulle spese’, proprio in virtù dell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Questo implica che, salvo diversi accordi tra le parti, ciascuna di esse sopporterà le proprie spese legali sostenute per il giudizio di Cassazione. L’accettazione, infatti, è interpretata come una manifestazione di volontà di chiudere la controversia senza ulteriori strascichi, inclusi quelli economici legati alle spese di lite.
Le Conclusioni
Il provvedimento analizzato evidenzia l’importanza degli strumenti processuali a disposizione delle parti per gestire e definire una controversia. La rinuncia al ricorso, se accettata, si rivela un meccanismo efficiente per chiudere definitivamente un contenzioso in sede di legittimità, evitando i tempi e i costi di un giudizio che arrivi a una pronuncia sul merito. La decisione sottolinea come l’accordo tra le parti possa prevalere sulla prosecuzione del processo, portando a un’estinzione del giudizio rapida e senza ulteriori oneri per le spese di lite, confermando un principio di economia processuale e di autonomia delle parti.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha proposto il ricorso (ricorrente) vi rinuncia e la controparte (controricorrente) accetta tale rinuncia, il processo si chiude. La Corte di Cassazione, verificati i requisiti di legge, dichiara l’estinzione del giudizio con un decreto.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese legali nel caso esaminato?
La Corte non ha emesso una condanna al pagamento delle spese legali perché la parte controricorrente ha formalmente accettato la rinuncia al ricorso. Questa accettazione implica, di norma, che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese, salvo diversi accordi.
Qual è la base giuridica per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La base giuridica è costituita dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. L’articolo 390 disciplina le modalità della rinuncia, mentre l’articolo 391 stabilisce che, in caso di rinuncia accettata, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con decreto.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19615 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19615 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 18538/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Alessandria INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE NONCHE’ DEL SIG. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.834/2023 depositata il 04/09/2023.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinunci della parte controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025