Estinzione del Giudizio in Cassazione: il Silenzio che Costa Caro
Nel complesso iter del processo civile, i termini procedurali rappresentano delle scadenze invalicabili, il cui mancato rispetto può avere conseguenze definitive sulla sorte di una causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, dichiarando l’estinzione del giudizio a causa del silenzio della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione. Questo caso, che vedeva contrapposti un importante ente previdenziale e una cittadina, si è concluso non con una decisione sul merito, ma a causa di una precisa omissione procedurale.
Il Contesto della Vicenda Processuale
La controversia trae origine da un ricorso presentato da un ente previdenziale nazionale avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La sentenza di secondo grado aveva dato ragione a una cittadina in una materia di competenza della sezione lavoro. L’ente, ritenendo la decisione errata, ha quindi deciso di portarla all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, agendo come parte ricorrente.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze del Silenzio
Una volta incardinato il ricorso in Cassazione, il procedimento ha seguito le vie dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa norma prevede un rito accelerato in cui il giudice relatore, dopo aver esaminato il caso, può formulare una proposta di definizione del giudizio. Tale proposta viene comunicata agli avvocati delle parti, i quali hanno un termine perentorio di quaranta giorni per presentare un’istanza con cui chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso.
Nel caso di specie, la proposta è stata regolarmente comunicata, ma l’ente ricorrente non ha compiuto alcun atto entro la scadenza fissata. Questo silenzio non è neutro per l’ordinamento: la legge lo interpreta come una vera e propria rinuncia al ricorso.
L’Estinzione del Giudizio: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso dei quaranta giorni senza che fosse pervenuta alcuna istanza, ha applicato rigorosamente la normativa. Il decreto sancisce che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, il ricorso deve intendersi rinunciato. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, il collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
In sostanza, il processo si è concluso senza che i giudici entrassero nel merito della questione sollevata dall’ente. La causa è terminata per un motivo puramente procedurale: la mancata manifestazione di interesse alla prosecuzione del giudizio entro un termine perentorio.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su un’applicazione diretta delle norme procedurali. I giudici hanno considerato che:
1. È trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione.
2. La parte ricorrente non ha depositato alcuna istanza per chiedere la decisione sul ricorso.
3. L’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. qualifica tale inerzia come una rinuncia al ricorso.
4. L’art. 391 c.p.c. impone di dichiarare l’estinzione del giudizio in caso di rinuncia.
Un aspetto interessante riguarda la decisione sulle spese legali. Pur dichiarando l’estinzione a causa dell’inerzia del ricorrente, la Corte ha disposto la compensazione delle spese tra le parti. La ragione risiede nella “sostanziale novità della questione al momento del deposito del ricorso”. Questo significa che i giudici hanno ritenuto che la questione di diritto sottostante al ricorso (che non è stata decisa nel merito) fosse sufficientemente nuova e complessa da giustificare che ciascuna parte sostenesse i propri costi legali, evitando di gravare ulteriormente sulla parte che, di fatto, ha rinunciato all’impugnazione.
Le Conclusioni
Il decreto offre un importante monito sulla centralità della diligenza processuale. La procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis c.p.c., pur mirando a velocizzare i tempi della giustizia, introduce meccanismi che richiedono massima attenzione da parte dei difensori. Il silenzio non è mai una strategia processuale ammissibile quando la legge gli attribuisce un significato preciso, in questo caso quello di una rinuncia. L’estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione dimostra come una causa possa chiudersi non perché una parte ha torto o ragione, ma semplicemente perché ha mancato una scadenza procedurale cruciale, rendendo definitiva la decisione impugnata.
Cosa succede se la parte ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
L’appello viene considerato rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo il processo senza una decisione nel merito.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Il termine perentorio è di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta formulata dal giudice relatore.
Perché le spese legali sono state compensate in questo caso di estinzione del giudizio?
Le spese sono state compensate perché la Corte ha riconosciuto la “sostanziale novità” della questione giuridica originaria oggetto del ricorso. Questo ha giustificato la decisione di far sostenere a ciascuna parte i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19842 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19842 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14989/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOMECODICE_FISCALE, COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in AOSTA INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.582/2023 depositata il 29/12/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della sostanziale novità della questione al momento del deposito del ricorso
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;
Così deciso in Roma, il 15/07/2025