Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi di un Decreto
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per rinuncia o inattività delle parti, il procedimento si chiude senza una sentenza che decida nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un’interessante prospettiva su questo istituto, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese legali. Analizziamo insieme un caso pratico che ha visto contrapposti un’associazione e un ente comunale.
I Fatti del Caso: Dalla Sentenza d’Appello alla Rinuncia
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un’associazione di assistenza contro una sentenza della Corte d’Appello. L’associazione, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di portarla all’attenzione della Corte di Cassazione. La controparte, un ente comunale, si era regolarmente costituita in giudizio per difendere le proprie ragioni.
Tuttavia, nel corso del procedimento, la situazione ha preso una svolta inaspettata: l’associazione ricorrente ha formalmente comunicato la propria intenzione di rinunciare al ricorso. Questo atto unilaterale ha cambiato radicalmente le sorti del processo, spostando l’attenzione dalla questione di merito alla gestione procedurale di questa nuova circostanza.
La Decisione della Corte: Estinzione del Giudizio e Spese
Di fronte alla rinuncia, il Consigliere delegato ha seguito la procedura prevista dal codice. Ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, la rinuncia al ricorso, anche in assenza di un’accettazione formale da parte delle altre parti, comporta la chiusura del procedimento.
La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio. La parte più interessante del decreto, però, non riguarda la dichiarazione di estinzione in sé, quanto la decisione sulle spese di lite.
Le Motivazioni sulla Compensazione delle Spese
Solitamente, la parte che rinuncia viene condannata a pagare le spese legali della controparte. In questo caso, invece, la Corte ha optato per la ‘compensazione’ delle spese, stabilendo che ogni parte dovesse farsi carico delle proprie.
La motivazione di questa scelta risiede in quelle che la legge definisce ‘gravi ed eccezionali ragioni’. Il giudice ha ritenuto che una tale ragione fosse presente nella situazione di fatto che aveva dato origine alla controversia: l’effettiva prestazione di un servizio da parte dell’associazione, anche se avvenuta in assenza di un formale contratto con l’ente comunale. Questa circostanza, secondo la Corte, giustificava una deroga alla regola generale sulla condanna alle spese, facendo riferimento a un precedente principio espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia un principio importante: l’estinzione del giudizio non comporta automaticamente la condanna alle spese per la parte rinunciante. Il giudice mantiene un potere discrezionale che gli consente di valutare il contesto complessivo della lite. Se emergono circostanze fattuali rilevanti, come la preesistenza di un rapporto di fatto o l’esecuzione di prestazioni concrete, queste possono essere considerate ‘gravi ed eccezionali ragioni’ per giustificare la compensazione delle spese. Questo approccio garantisce una maggiore equità, evitando che la parte che rinuncia venga penalizzata oltre misura quando il merito della sua posizione originaria non era del tutto infondato.
Cosa accade quando la parte che ha fatto ricorso in Cassazione rinuncia al giudizio?
Il giudizio viene dichiarato estinto. Questo significa che il processo si chiude senza che la Corte di Cassazione emetta una decisione sul merito della questione, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Di norma, la parte che rinuncia è tenuta a rimborsare le spese legali alla controparte. Tuttavia, il giudice può decidere di compensare le spese, ovvero stabilire che ogni parte paghi le proprie, se sussistono ‘gravi ed eccezionali ragioni’ che lo giustifichino.
Quale può essere considerata una ‘grave ed eccezionale ragione’ per compensare le spese?
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che l’effettiva prestazione di un servizio, anche se avvenuta in assenza di un contratto formale, costituisse una ragione sufficientemente grave ed eccezionale per disporre la compensazione delle spese legali tra le parti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18736 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 18736 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
D E C R E T O
sul ricorso iscritto al n° 1961 del ruolo generale dell’anno 2023 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE Sezione di Gela , con sede in Gela (CL) C.da Borgo RAGIONE_SOCIALE, C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Presidente-Legale Rappresentante pro-tempore NOME NOMECOGNOME nata a Gela (CL) il 08/09/1948 ed ivi residente in INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata in Gela in INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME cod. fiscale CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo fax al seguente numero: NUMERO_TELEFONO ed mezzo posta elettronica alla seguente P.E.C. EMAIL
Ricorrente
contro
Comune di Gela (Cf: NUMERO_DOCUMENTO) in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Gela ( cf: CODICE_FISCALE -PEC: EMAIL, per procura speciale allegata
al controricorso, come da delibera di G.M. 4/2023 e determina dirigenziale n. 360 del 14.02.2023, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di cassazione e che dichiara di volere ricevere le notificazioni al seguente indirizzo pecEMAIL
Controricorrente
a vverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n° 313 depositata il 21 settembre 2022.
Rilevato che :
questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di decisione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti;
rilevato che la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso;
che non vi è prova della adesione delle altre parti;
che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto;
che le spese di lite possono essere compensate, in ragione della prestazione effettiva del servizio anche in mancanza di contratto (circostanza sussumibile nelle ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘ di cui a Corte cost. n° 77/2018);
p.q.m.
il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite.
Roma, 8 luglio 2025.