Estinzione del Giudizio: Il Prezzo del Silenzio in Cassazione
L’esito di una causa non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, dichiarando l’estinzione del giudizio a causa della semplice inerzia della parte ricorrente. Questa decisione ci offre l’occasione per analizzare come una mancata azione possa avere conseguenze definitive e costose.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto contro una decisione della Corte d’Appello, che vedeva come controparte la curatela di una società fallita. Seguendo la prassi per i casi di potenziale rapida soluzione, la Corte ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, comunicandola a entrambe le parti.
Questo strumento mira a velocizzare i tempi della giustizia, offrendo una sorta di ‘via breve’ per le controversie di più semplice risoluzione. Tuttavia, la procedura richiede una partecipazione attiva delle parti coinvolte.
La Procedura Semplificata e l’Estinzione del Giudizio
L’articolo 380-bis c.p.c. stabilisce che, una volta ricevuta la proposta della Corte, la parte ricorrente ha un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che il suo ricorso venga comunque discusso in udienza. Se questa richiesta non viene presentata entro il termine, la legge presume una rinuncia al ricorso.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha compiuto alcuna azione a seguito della comunicazione. Il suo silenzio è stato interpretato, in applicazione diretta della norma, come una rinuncia di fatto all’impugnazione. Di conseguenza, si è verificata la condizione per l’estinzione del giudizio, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte, preso atto del decorso del termine di quaranta giorni senza alcuna comunicazione da parte del ricorrente, non ha potuto fare altro che applicare la legge. Ha quindi dichiarato formalmente estinto il giudizio di Cassazione.
La conseguenza più rilevante di questa declaratoria non è solo la fine del processo, ma anche la regolamentazione delle spese legali. La Corte ha condannato la parte ricorrente a rimborsare integralmente le spese sostenute dalla controparte per difendersi nel giudizio di legittimità. L’importo è stato liquidato in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e altri accessori di legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni del decreto sono puramente procedurali e si basano su un automatismo legale. La Corte ha semplicemente verificato due elementi oggettivi:
1. La corretta comunicazione della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. alle parti.
2. Il trascorrere del termine di quaranta giorni senza che il ricorrente abbia manifestato la volontà di procedere con la discussione del ricorso.
La legge (art. 380-bis, secondo comma) è chiara nello stabilire che tale inerzia equivale a una rinuncia. L’estinzione del procedimento, disciplinata dall’art. 391 c.p.c., diventa quindi una conseguenza inevitabile, così come la condanna alle spese a carico della parte che ha rinunciato.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque affronti un percorso giudiziario: le scadenze e le formalità procedurali non sono dettagli trascurabili. L’inerzia o la disattenzione possono costare molto care, portando non solo alla perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, ma anche a un significativo esborso economico per le spese legali della controparte. Il caso dimostra come il silenzio, in un contesto processuale, possa trasformarsi in una rinuncia con effetti giuridici ed economici definitivi, sottolineando l’importanza di una gestione attenta e proattiva di ogni fase del contenzioso.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
In base all’art. 380-bis c.p.c., se il ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
La parte la cui inattività ha causato l’estinzione, ovvero il ricorrente, viene condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte (il controricorrente).
Qual è la base normativa per la condanna alle spese in seguito a questa tipologia di estinzione?
La decisione si fonda sull’articolo 391, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce che in caso di estinzione del giudizio di Cassazione, la Corte provvede anche alla liquidazione delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19798 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19798 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14569/2021 R.G. proposto da: COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOMECOGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n.1636/2020 depositata il 25/11/2020
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025