Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18023 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29020-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1404/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 3328/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Oggetto
Estinzione del giudizio
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
Rilevato che
la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, confermando la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda di annullamento del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 19 dicembre 2014, con condanna di RAGIONE_SOCIALE al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con cinque motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ha depositato successiva memoria;
il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che :
NOME COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024