Estinzione del Giudizio: Quando il Processo si Ferma Prima della Sentenza
L’estinzione del giudizio è un istituto processuale che determina la chiusura di una causa prima che si arrivi a una decisione finale sul merito della questione. Questo può accadere per diverse ragioni, tra cui la rinuncia agli atti del processo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come funziona questo meccanismo, in particolare nel contesto del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una controversia tra una cliente e una nota società finanziaria europea. La cliente lamentava un ritardo nell’esecuzione di un suo ordine di disinvestimento relativo a una gestione patrimoniale, che le aveva causato un danno economico.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda della cliente, condannando la società a pagarle una somma a titolo di risarcimento. La società finanziaria aveva impugnato questa decisione davanti alla Corte di Appello, ma il suo appello era stato respinto. Non contenta, la società aveva portato la questione fino in Corte di Cassazione, proponendo un ricorso basato su sei motivi.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
Tuttavia, prima che la Cassazione potesse esaminare il caso, è intervenuto un colpo di scena processuale: la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questo significa che ha deciso volontariamente di non proseguire più con l’azione legale. L’atto di rinuncia era inoltre corredato dall’accettazione da parte della cliente.
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è estremamente sintetica e si basa su un principio chiaro del diritto processuale. Quando la parte che ha iniziato un’impugnazione vi rinuncia e la controparte accetta tale rinuncia, il processo non ha più ragione di esistere. Il compito del giudice, in questo caso, non è decidere chi ha torto o ragione nel merito della disputa originaria, ma semplicemente dichiarare l’estinzione del giudizio.
Un punto importante chiarito dall’ordinanza riguarda le spese processuali. La Corte specifica che, in base all’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile, quando vi è rinuncia accettata, non si deve decidere sulla ripartizione delle spese. Questo implica che le parti, molto probabilmente, hanno raggiunto un accordo separato anche su questo aspetto.
Le Conclusioni
Le conclusioni che possiamo trarre da questa vicenda sono principalmente di natura pratica e strategica. La decisione di rinunciare al ricorso, probabilmente, è frutto di una valutazione costi-benefici da parte della società finanziaria, che potrebbe aver preferito chiudere la questione definitivamente piuttosto che affrontare i rischi e i costi di un ulteriore giudizio dall’esito incerto. L’effetto pratico dell’estinzione è che la sentenza della Corte di Appello, favorevole alla cliente, diventa definitiva a tutti gli effetti. Questo caso dimostra come, anche nelle fasi più avanzate di un contenzioso, le parti mantengano la possibilità di trovare una soluzione che ponga fine alla lite, evitando una pronuncia della Corte Suprema.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio’ in Cassazione?
Significa che il processo davanti alla Corte di Cassazione si conclude senza una decisione sul merito della questione, perché la parte che ha presentato il ricorso ha deciso di ritirarlo con il consenso della controparte.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, chi paga le spese legali del giudizio di Cassazione?
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, che richiama l’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile, la Corte non emette una pronuncia sulle spese processuali. Le parti solitamente regolano questo aspetto tramite accordi privati.
Qual è la conseguenza pratica dell’estinzione del giudizio per le parti?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte di Appello, diventa definitiva. Pertanto, la condanna al pagamento della somma di denaro a carico della società finanziaria diventa esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5289 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31508 R.G. anno 2019 proposto da:
UBS Europe SE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat a presso l’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1630/2019 depositata l’11 aprile 2019 della Corte di appello di Milano.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE RILEVA
E’ st ata impugnata per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha respinto l’impugnazio ne proposta da UBS Europe SE avverso la pronuncia del Tribunale del capoluogo lombardo resa il 3 febbraio 2017. Il detto Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda proposta da NOME COGNOME condannando UBS al pagamento, nei confronti dell’attrice, della somma di euro 31. 387,00. La controversia riguarda una gestione patrimoniale e ha ad oggetto l’ordine con cui NOME COGNOME ha dedotto essere stato disposto un disinvestimento il quale, in base alla prospettazione attorea, era stato però attuato con ritardo.
– Il ricorso per cas sazione di UBS Europe si basa su sei motivi. NOME COGNOME COGNOME COGNOME controricorso.
3 . -In prossimità dell’adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso proposto da UBS Europe, corredato dell’accettazione di NOME COGNOME.
– Si impone dunque l’estinzione del giudizio.
Non deve statuirsi sulle spese processuali , giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione