Silenzio in Cassazione: Quando la Mancata Risposta Causa l’Estinzione del Giudizio
L’iter processuale davanti alla Corte di Cassazione è regolato da norme precise, il cui mancato rispetto può avere conseguenze definitive sulla sorte del ricorso. Una recente decisione ha messo in luce come il silenzio di una parte di fronte a una proposta della Corte possa portare all’estinzione del giudizio, un esito che chiude la controversia senza una pronuncia nel merito. Analizziamo questo caso per comprendere le dinamiche procedurali e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa: una Controversia Lavorativa in Cassazione
Il caso trae origine da una controversia tra una nota società di servizi e un suo ex dipendente. La società aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Il controricorrente, l’ex dipendente, si è costituito in giudizio per difendere la decisione a lui favorevole, assistito dai propri legali.
La Proposta di Definizione e la Mancata Risposta
In conformità con l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, la Corte ha formulato una proposta per una rapida definizione del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata alle parti coinvolte.
La norma prevede che, una volta ricevuta la comunicazione, le parti abbiano un termine perentorio di quaranta giorni per richiedere che la Corte decida comunque il ricorso. Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
Le Motivazioni: L’Automatica Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione ha interpretato il silenzio della parte ricorrente come una tacita rinuncia al ricorso. Secondo il combinato disposto degli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile, la mancata richiesta di una decisione entro il termine stabilito equivale a una rinuncia agli atti del giudizio.
Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato e hanno proceduto a dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio. Questo meccanismo procedurale è volto a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, risolvendo rapidamente i casi in cui la parte che ha promosso l’impugnazione mostra un successivo disinteresse alla prosecuzione.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese Processuali
A seguito della dichiarazione di estinzione, la Corte ha provveduto a regolare le spese processuali, come previsto dall’articolo 391, secondo comma, c.p.c.
La società ricorrente è stata condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità. L’importo è stato liquidato in Euro 2.100,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Inoltre, la Corte ha disposto la distrazione delle somme liquidate direttamente in favore del difensore del controricorrente, che si era dichiarato antistatario.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
In caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta di definizione, chi paga le spese legali?
La parte ricorrente, il cui silenzio ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente nel giudizio di Cassazione.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questa circostanza?
La decisione si basa sull’applicazione combinata dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che disciplina la proposta di definizione, e dell’art. 391 del medesimo codice, che regola le conseguenze della rinuncia al ricorso, inclusa l’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 18733 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 18733 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17570/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n.3858/2023 depositata il 30/01/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 07/07/2025