Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15086 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15086 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23057/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME(CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale-
contro
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 396/2022 depositata il 23/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con citazione notificata il 17.12.2018 RAGIONE_SOCIALE proponeva domanda di revocazione, ai sensi dell’art 395 c.p.c. avverso la sentenza di questa Corte d’Appello n. 2184/18, pubblicata il 27.7.2018, con cui era stato annullato lodo ex art. 829 comma 3 e 29 e 31 Regolamento Consob 11522/1998 condannata la società impugnante a restituire gli importi ricevuti in esecuzione del lodo. Con sentenza nr 396/2022 la Corte di appello di Venezia, riteneva per quello che qui rileva, non fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Banca cessionaria, Intesa San Paolo, sostenendo che sia il DL n. 99/2017, sia il contratto di cessione, correttamente interpretati, indicavano, come criterio discretivo tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute, la pendenza di una controversia al momento dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a prescindere che si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti. Nel merito rigettava la domanda ex art 395 c.p.c. ritenendo non sussistente l’errore revocatorio.
Avverso tale sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Si è costituita Intesa San Paolo con controricorso e ricorso incidentale denunciando con un primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del D.L. n. 99/2017 in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. e con un secondo motivo di ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Si è altresì costituita Veneto Banca in amministrazione coatta amministrativa con controricorso e ricorso incidentale con cui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 83, commi 1 e 3 TUB in combinato disposto con l’art. 12 delle Preleggi in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c..
Intesa San Paolo ha proposto, a sua volta, analoga impugnazione rubricato al nr 23057/2022 avverso la stessa sentenza censurandola sulla base di tre motivi.
Si è costituita con controricorso RAGIONE_SOCIALE contestando l’ammissibilità dei motivi e comunque instando per la loro infondatezza.
Con atto del 19.5.2025 Intesa San Paolo ha rinunciato agli atti del giudizio nr 23057 ed analoga rinuncia ha effettuato la società RAGIONE_SOCIALE anche Veneto Banca ha rinunciato al ricorso incidentale.
Ciascuna parte ha aderito alla rinuncia formulata dalle proprie controparti chiedendo concordemente l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
In via preliminare il Collegio rileva che, a norma dell’art. 335 c.p.c., la trattazione del ricorso successivo proposto da Intesa San Paolo s.p.a. nr 23252/2022 deve avvenire unitamente a quello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE previa riunione a questo recante rg 23057/2022 trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.
Ciò posto giova ricordare che l’art. 306 cod. proc. civ. stabilendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare la rinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla (cfr. Cass. 24 marzo 2011, n. 6850; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384).
La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) – cfr. Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971 -. L’accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Pertanto, nella specie, deve essere dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e quanto al regolamento delle spese non vi è luogo a provvedere in quanto trova applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché alla rinuncia agli atti effettuata sia dalla RAGIONE_SOCIALE quale ricorrente principale che da Banca Intesa, quale ricorrente incidentale e da Veneto Banca in
l.c.a. è seguita l’adesione di ciascuna parte a mezzo dei propri rispettivi difensori.
Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015, n. 11315 del 2025) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 30.5 2025.