Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 18723 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 18723 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 31252/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FERRARA – ROVIGO, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n.89/2019 depositata il 09/04/2019
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo dovendo rilevarsi la tempestività della costituzione dell’Avvocatura Generale a fronte del ricorso per cassazione irritualmente notificato presso l’Avvocatura distrettuale ;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 07/07/2025