Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9363 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23742-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo
Oggetto
Appello nel rito del RAGIONE_SOCIALE Specificità dei motivi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 821/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/07/2022 R.G.N. 974/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO
COGNOME.
RILEVATO CHE :
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, nella contumacia dell’appellata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (già dichiarata fallita), ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME contro la sentenza n. 1338/2020 del Tribunale della medesima sede, che aveva integralmente rigettato il suo ricorso.
La Corte territoriale, trascritte le conclusioni dell’attore contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rilevava che, ; rilevava ancora che avverso la decisione di primo
grado aveva proposto appello il lavoratore, chiedendone la riforma nella parte in cui il Tribunale aveva accolto l’eccezione di decadenza.
2.1. Tanto premesso e richiamati a riguardo principi espressi in talune decisioni di legittimità, osservava che: .
Avverso tale decisione, NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta mera intimata, non essendosi costituita (anche) in questa sede, le altre due società in epigrafe indicate hanno resistito con distinti controricorsi.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Rileva il Collegio che il difensore del ricorrente, all’uopo munito di procura speciale, in data 15.1.2024, ha depositato telematicamente atto in cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.; a loro volta i difensori delle controricorrenti, muniti di altrettante procure speciali, hanno depositato telematicamente distinti atti di accettazione della suddetta rinuncia e di rinuncia ai rispettivi controricorsi.
Tutte le parti costituite concordano, inoltre, sulla compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità (è fatto presente dalle stesse che rinunce e accettazioni riflettono una transazione stragiudiziale della lite, già profilata dal ricorrente nella memoria richiamata in narrativa).
Essendo rinunce ed accettazioni regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c.
In conformità alle concordi richieste dalle parti, le spese del giudizio devono intendersi integralmente compensate.
Nulla dev’essere disposto circa le spese di questo giudizio di cassazione rispetto alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita, che non ha svolto alcuna difesa anche in questa sede.
Non deve essere disposto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 24.1.2024.