Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26465 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26465 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29940/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -già BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE SPA- e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-controricorrenti- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
COGNOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4316/2020 depositata il 18/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
1.La sig.ra NOME COGNOME In qualità di liquidatrice di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza n. 4316/2020, pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma pubblicata il 18.09.2020 resa tra la stessa e la Banca Monte Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.P.A., RAGIONE_SOCIALE incorporante per fusione RAGIONE_SOCIALE, COGNOME rimasta contumace e RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta mandataria di RAGIONE_SOCIALE
2.- La ricorrente aveva proposto opposizione contro il decreto ingiunti con cui era stato ingiunto di pagare alla banca MOS la somma di 55.735,08 € per saldo debitore di un conto corrente acceso dalla società Bazart e per l’inadempimento delle obbligazioni restitutorie derivanti da un contratto di finanziamento concluso dalla medesima società, obbligazioni tutte oggetto di garanzie fideiussorie da parte dei soggetti ingiunti. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione nonché la domanda di manleva proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e la Corte di appello ha confermato la sentenza respingendo i cinque motivi di gravame proposti.
-Con il ricorso per cassazione la sig.ra COGNOME aveva proposto sei motivi di illegittimità della sentenza gravata, cui avevano
nonché contro
resistito RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le altre parti essendo rimaste intimate.
Con atto di rinuncia in data 3.09.2025 notificato alle controparti la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto con i provvedimenti consequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio. Solo la parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE – e, per essa, RAGIONE_SOCIALE -ha dichiarato di accettare la rinuncia associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio, con spese compensate.
─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto.
7.- Le spese del grado non devono essere regolate quanto a RAGIONE_SOCIALE che ha accettato la rinuncia; nei confronti di RAGIONE_SOCIALE le spese vanno compensate per la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente deduceva nullità della sentenza per mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche senza che le parti vi avessero rinunciato: invero secondo il processo era stato assunto in decisione in data 16/9/2020 a seguito di trattazione scritta; le parti hanno concluso come da note assegnate con ordinanza del 22/7/2020; la sentenza è stata depositata in data 18/9/2020; ma non risultano concessi i termini di cui all’art. 352 cpc (circostanza peraltro risultante anche dai due controricorsi) onde vale il principio di diritto di SU 36956/21.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile del 29.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME