Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa la Causa
L’estinzione del giudizio è un istituto processuale che può porre fine a una controversia in modo definitivo, senza che si arrivi a una decisione sul merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conseguenza, sottolineando l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un gruppo di cittadini aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello, in una causa che li vedeva contrapposti all’ente nazionale di previdenza sociale. L’obiettivo era ottenere la riforma della decisione di secondo grado, ritenuta ingiusta.
La Procedura Semplificata e la Proposta di Definizione
Una volta giunto in Cassazione, il caso è stato trattato secondo la procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa norma consente di accelerare la definizione dei ricorsi palesemente inammissibili, infondati o, al contrario, manifestamente fondati. In applicazione di tale articolo, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio, che è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte.
L’Inazione della Parte Ricorrente e l’Estinzione del Giudizio
La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, entro il quale la parte ricorrente deve chiedere alla Corte di procedere con la decisione del ricorso. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno compiuto alcuna azione entro tale termine. Questo silenzio non è stato privo di conseguenze: la normativa interpreta tale inerzia come una rinuncia implicita al ricorso stesso.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Suprema Corte è stata una diretta applicazione della legge. Il decreto chiarisce che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, il ricorso deve intendersi rinunciato se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede una decisione entro il termine stabilito.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, il Collegio non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Inoltre, la Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, poiché la parte resistente (l’ente previdenziale) non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione, non avendo quindi sostenuto costi da rimborsare.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la vigilanza e il rispetto dei termini sono essenziali. L’estinzione del giudizio per inattività rappresenta una sanzione processuale grave, che impedisce alla parte di ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa. Il caso in esame dimostra come il meccanismo previsto dall’art. 380-bis c.p.c. sia uno strumento di efficienza processuale, volto a deflazionare il carico della Suprema Corte, ma che richiede massima attenzione da parte dei difensori. La mancata richiesta di una decisione equivale, per presunzione di legge, a una rinuncia, con la conseguenza irreversibile della chiusura del processo.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione della Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede che si proceda alla decisione del ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge.
Qual è la conseguenza legale di un ricorso considerato rinunciato?
La conseguenza è la dichiarazione di estinzione del giudizio di Cassazione, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile. Questo pone fine al procedimento in modo definitivo.
Perché nel caso esaminato non sono state liquidate le spese legali?
La Corte non ha statuito sulle spese perché la parte resistente (l’ente previdenziale) non aveva svolto attività difensiva nel giudizio, pertanto non c’erano costi da rimborsare.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 22635 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 22635 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23504/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in CERIGNOLA – RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO DOMICILIO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n.568/2022 depositata il 30/03/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 30/07/2025