Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi di un Caso di Rinuncia al Ricorso
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di estinzione del giudizio nel contesto di un procedimento davanti alla Corte di Cassazione. Questo esito processuale, sebbene non decida nel merito la controversia, riveste un’importanza fondamentale per comprendere le dinamiche della procedura civile. L’analisi del provvedimento permette di fare luce sulle conseguenze dirette della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese legali quando le controparti non si sono costituite in giudizio.
I Fatti del Processo e la Decisione della Corte
Il caso trae origine da un ricorso presentato da due cittadini avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorso era diretto contro il fallimento di una società per azioni e altri soggetti privati. Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il merito della questione, i ricorrenti hanno formalmente dichiarato di voler rinunciare al proprio ricorso. Prendendo atto di tale dichiarazione, la Suprema Corte, riunita in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
La Rinuncia e la conseguente Estinzione del Giudizio
La rinuncia al ricorso è un atto dispositivo della parte che lo ha promosso, con cui si manifesta la volontà di non proseguire nell’impugnazione. Secondo il codice di procedura civile, tale atto, se accettato dalle altre parti costituite che ne abbiano interesse, produce l’effetto di estinguere il procedimento. Nel caso specifico, la Corte ha semplicemente preso atto della volontà dei ricorrenti. Un aspetto cruciale, evidenziato nell’ordinanza, riguarda la gestione delle spese processuali.
La questione delle spese legali
La Corte ha specificato che, a fronte della mancata costituzione dei resistenti (le parti contro cui era stato proposto il ricorso), non era necessario pronunciare alcuna decisione in merito alle spese del giudizio. Questo principio deriva dal fatto che, non essendosi le parti intimate formalmente difese nel procedimento di cassazione, non hanno sostenuto costi legali che necessitino di essere rimborsati. La decisione di non provvedere sulle spese è quindi una diretta conseguenza della loro inattività processuale.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è estremamente sintetica e si fonda su due pilastri logico-giuridici. Il primo è il rilievo della dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti. Questo atto unilaterale è stato ritenuto sufficiente a innescare il meccanismo estintivo del processo. Il secondo pilastro è la constatazione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate. La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso comporti inevitabilmente l’estinzione del giudizio di cassazione. Di conseguenza, non essendoci parti resistenti costituite che abbiano svolto attività difensiva, viene meno il presupposto per una condanna alle spese. La Corte, pertanto, non deve pronunciarsi su questo punto, lasciando che le spese sostenute rimangano a carico di chi le ha anticipate.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio consolidato della procedura civile: la rinuncia al ricorso è una causa di estinzione del giudizio. L’aspetto di maggiore interesse pratico è la precisazione sulle spese legali. La decisione della Corte di non pronunciarsi sulle spese in assenza di costituzione delle controparti chiarisce che il diritto al rimborso delle spese sorge solo in capo alla parte che ha attivamente partecipato al giudizio, sostenendo dei costi per la propria difesa. In mancanza di tale partecipazione, la Corte non interviene sulla regolamentazione delle spese, che restano a carico della parte che le ha affrontate.
Cosa succede se i ricorrenti rinunciano al ricorso in Cassazione?
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, chiudendo il procedimento senza una decisione nel merito.
La Corte si pronuncia sulle spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Nel caso specifico, la Corte non si è pronunciata sulle spese perché le controparti (intimati) non si erano formalmente costituite in giudizio e, quindi, non avevano svolto attività difensiva da rimborsare.
Qual è stato l’esito finale del procedimento analizzato nell’ordinanza?
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio, prendendo atto della rinuncia al ricorso presentata dalle parti ricorrenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10118 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18399-2020 proposto da:
COGLITORE NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME;
– intimati – avverso la SENTENZA N. 1873/2020 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata il 2/4/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nel l’adunanza in camera di consiglio del 12/3/2024;
rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte della mancata costituzione dei resistenti, la Corte non deve pronunciare sulle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’ estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima