Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29784 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29674/2021 R.G. proposto da :
COGNOME, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE di VERCELLI
– intimata – avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 122/2021 depositata il 09/09/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30/09/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME instaurò, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, una causa civile di risarcimento dei danni nei confronti di NOME COGNOME, nella sua veste di sindacalista d ell’RAGIONE_SOCIALE -e di NOME COGNOMECOGNOME altro sindacalista di diversa organizzazione sindacale, deceduto prima della notifica della citazione -, con specifico riferimento alla veste di rappresentante sindacale della RAGIONE_SOCIALE nelle trattative per l ‘indennità di mobilità dei lavoratori della RAGIONE_SOCIALE, del quale il COGNOME era dipendente, per sentirla condannare alla corresponsione di quanto da lui non percepito per la mancata corretta informazione da parte della convenuta circa la richiesta di indennità di mobilità;
la domanda, nel contraddittorio con la COGNOME e nella contumacia della RAGIONE_SOCIALE, venne respinta dal Tribunale;
NOME COGNOME propose appello;
NOME COGNOME si costituì in fase d’impugnazione ;
la RAGIONE_SOCIALE rimase contumace;
l a Corte d’appello di Torino , stante il sopravvenire della normativa processuale speciale per l’emergenza della pandemia da Covid 19, sostituì, con decreto del presidente del competente collegio giudicante, al l’udienza in presenza la trattazione scritta della causa, secondo quanto previsto dall’ art. 221 del d.l. n. 34 del 19/05/2020 conv. in l. n. 77 del 17/07/2020, dando termine alle parti per il deposito di atti;
il difensore del COGNOME venne avvertito dalla cancelleria della Corte d’appello che la sua busta telematica non era stata reperita tra quelle della trattazione scritta ma in quelle dei consulenti tecnici;
il difensore si attivò per effettuare un nuovo invio, che pure, secondo quanto prospettato in ricorso, non ebbe esito positivo;
dal 17/06/2021, data fissata per la trattazione in forma scritta, la causa venne rinviata dalla Corte d’appello, per mancato deposito di note da entrambe le parti, alla successiva udienza del 9/09/2021;
a detta udienza, tenuta in presenza, nessuno comparve e la Corte d’appello, con ordinanza emessa n ella stessa udienza, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ.;
avverso l’ordinanza di estinzione COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a plurime censure;
NOME COGNOME risponde con controricorso;
la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.L è rimasta intimata;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
la controricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 30/09/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che:
COGNOME impugna per cassazione l’ordinanza di estinzione resa dalla Corte d’appello di Torino all’udienza del 9/09/2021, affermandone la illegittimità con plurime e indistinte censure, riconducibili al parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 181, 307 e 348, cod. proc. civ. e all’art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020, sebbene esse non siano compiutamente identificate con distinti titoli;
come prospettato esattamente in ricorso l’ordinanza di estinzione pronunciata dalla Corte d’appello, avendo valore decisorio, è suscettibile di impugnazione in sede di legittimità (Cass. n. 16446 del 13/06/2024 Rv. 671544 – 02) e, deve, pertanto, avere anche i requisiti di forma della sentenza, ossia recare la sottoscrizione del presidente e del relatore, salvo che questi cumuli entrambe le funzioni;
nella specie, risulta, dalla copia del provvedimento impugnato in atti, prodotta dalla stessa difesa del ricorrente, che la presidente del collegio aveva assunto la funzione di relatore, come pacificamente consentito dalle norme processuali, cosicché deve escludersi che la mancanza di doppia sottoscrizione, ossia di quella del relatore comporti l’inesistenza del provvedimento stesso ( Cass. n. 26914 del 26/11/2020 Rv. 659926 -01; Cass. n. 19124 del 23/09/2004 Rv. 577300 – 01), in quanto nella specie le due funzioni sono cumulate in capo a un’unica persona fisica ;
la Corte ritiene dirimente la mancata presentazione all’udienza del 9/09/2021, costituente un fatto incontroverso, del quale non è responsabile l’Ufficio giudiziario , da parte del difensore del COGNOME;
questi, alla pag. 8 del proprio ricorso introduttivo della lite in questa fase di legittimità, deduce, invece, di avere egli stesso perso traccia e comunque non adeguatamente seguito lo sviluppo della causa tra l’udienza in via telematica del 17/06/2021 e quella del 9/09/2021, affermando testualmente:
« E’ accaduto poi che all’udienza del 9 settembre 2021, come sopra anticipato, questo difensore non procedesse a un secondo invio di note scritte per essere stata segnata in agenda erroneamente diversa e posteriore data di rinvio,… »
in tal modo il difensore del COGNOME ammette di non essersi attivato, pur essendo venuto a conoscenza del rinvio, disposto il 17/06/2021, sebbene per una data diversa da quella del 9/09/2021, al fine di essere presente all’udienza effettivamente tenuta dalla Corte in detta ultima data, in guisa tale da potere ivi chiedere un rinvio della trattazione o una rimessione in termini o, comunque, di procedere immediatamente alla precisazione delle conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, quantomeno alla citazione in appello;
la mancata comparizione all’udienza del 9/09/2021, tenuta ritualmente in presenza fisica del magistrati del collegio giudicante, come risulta dal relativo verbale, allegato dallo stesso ricorrente, era, pertanto, imputabile esclusivamente alla mancata adeguata attivazione della parte che aveva interesse precipuo a comparire per esercitare il potere di impulso processuale;
se si vuole porre la questione in termini di ragionamento controfattuale ne risulta che il solo a potere adottare il comportamento dovuto, consistente nell ‘ assicurare la rituale presenza di un avvocato per COGNOME all’udienza del 9/09/2021, era il difensore del COGNOME, che avrebbe dovuto comparire dinanzi al collegio giudicante personalmente o a mezzo di un suo delegato, e che a tanto avrebbe potuto provvedere se avesse adeguatamente annotato la data del rinvio, che egli stesso ammette essergli stata comunicata dall’Ufficio giudiziario;
a tanto consegue che il provvedimento di estinzione è stato del tutto legittimamente adottato dalla Corte d’appello di Torino, stante la mancata comparizione di entrambe le parti;
il ricorso è di COGNOME è, pertanto, inammissibile;
le spese di lite di questa fase seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d. P.R. n. 115 del 2002, stante l ‘inammissibilità dell’impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto;
il deposito della motivazione dell’ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13 se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di