Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede Quando si Rinuncia al Ricorso?
L’estinzione del giudizio è un istituto processuale che determina la chiusura anticipata di una causa. Non si arriva a una decisione sul merito della controversia, ma il processo si conclude per il verificarsi di specifici eventi, come la rinuncia agli atti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, in un caso riguardante un’impugnazione avverso una sentenza di fallimento.
I Fatti del Caso
Una società cooperativa operante nel settore ortofrutticolo era stata dichiarata fallita. Contraria a tale decisione, la società aveva presentato un reclamo alla Corte d’Appello competente, la quale, tuttavia, aveva respinto le sue ragioni, confermando di fatto lo stato di fallimento.
Non arrendendosi, la cooperativa aveva deciso di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso per Cassazione. La procedura sembrava destinata a seguire il suo corso ordinario, con le controparti (tra cui un creditore e la stessa curatela fallimentare) che si erano costituite depositando un controricorso per difendere la sentenza d’appello.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
Il colpo di scena è avvenuto in prossimità della data fissata per la discussione del caso davanti alla Suprema Corte. La società ricorrente ha depositato un atto formale di “rinuncia al ricorso”. Con questo atto, la cooperativa ha manifestato la volontà di non voler più proseguire nella sua azione legale, accettando inoltre la compensazione delle spese legali, ovvero che ogni parte sostenesse i propri costi.
Le altre parti coinvolte nel processo hanno formalmente accettato tale rinuncia. Di fronte a questa concorde volontà delle parti di porre fine alla lite, alla Corte di Cassazione non è rimasto che prenderne atto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è puramente processuale e diretta. I giudici hanno semplicemente “rilevato” che la società ricorrente aveva depositato un valido atto di rinuncia e che le controparti avevano aderito.
In base alle norme del codice di procedura civile, quando la parte che ha iniziato l’impugnazione vi rinuncia e le altre parti accettano, il giudice non può fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Non vi è alcuna valutazione sul merito del ricorso originale (se fosse fondato o meno), perché la volontà delle parti di terminare il contenzioso è prevalente. La Corte, quindi, si è limitata ad applicare questa regola procedurale, chiudendo formalmente la causa.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Con l’estinzione del giudizio di Cassazione, la sentenza che era stata impugnata – ovvero quella della Corte d’Appello che aveva confermato il fallimento – diventa definitiva e inappellabile. In altre parole, la rinuncia al ricorso ha avuto l’effetto di consolidare lo stato di fallimento della cooperativa. Questo caso dimostra come una decisione strategica o una riconsiderazione delle possibilità di successo possano portare una parte a interrompere un’azione legale, con conseguenze dirette e definitive sull’esito della controversia.
Cosa significa estinzione del giudizio?
Significa che il processo si conclude senza una decisione nel merito, ma a causa di un evento procedurale come la rinuncia agli atti da parte di chi ha promosso la causa.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio in questo caso?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché la società che aveva presentato il ricorso ha depositato un atto formale di rinuncia e le altre parti coinvolte hanno accettato tale rinuncia.
Qual è la conseguenza pratica dell’estinzione del giudizio in questa vicenda?
La conseguenza è che la sentenza impugnata, cioè quella della Corte d’Appello che confermava la dichiarazione di fallimento, è diventata definitiva e non più modificabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17914/2022 R.G. proposto da:
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliato in, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente-
nonché contro
FALLIMENTO ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 853/2022 depositata il 31/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bologna che ne ha respint o il reclamo ai sensi dell’art. 18 legge fall. contro la sentenza di fallimento;
gli intimati hanno replicato con controricorso;
in prossimità dell’adunanza camerale la società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, con compensazione di spese;
risulta l’adesione alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì