Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Caso in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di una decisione nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale, scaturita dalla rinuncia al ricorso da parte del creditore in una complessa vicenda di diritto fallimentare. Analizziamo i fatti e le conseguenze di questa decisione.
I Fatti di Causa: Dall’Opposizione al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla procedura fallimentare di una società agroalimentare. Un professionista, creditore della società, aveva presentato domanda di insinuazione al passivo per un credito di quasi 500.000 euro, chiedendone il riconoscimento in via prededucibile o, in subordine, privilegiata.
Il giudice delegato, tuttavia, aveva rigettato integralmente la domanda. Il creditore non si è arreso e ha proposto opposizione allo stato passivo. Anche il Tribunale, però, ha respinto l’opposizione, confermando la decisione del primo giudice. A questo punto, al creditore non restava che l’ultima via: il ricorso per cassazione, basato su un unico motivo di impugnazione.
La Svolta Processuale e l’Estinzione del Giudizio
Il percorso legale, che sembrava destinato a un’ulteriore e complessa fase di giudizio, ha subito una svolta decisiva. Prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi, il creditore ricorrente ha formalizzato, con un atto datato 28 maggio 2024, la propria rinuncia al ricorso.
Questo atto unilaterale ha trovato il consenso della controparte. Il fallimento, infatti, aveva già depositato una memoria il 14 maggio 2024 con cui aderiva alla rinuncia. La convergenza delle volontà delle parti ha quindi creato i presupposti per la chiusura anticipata del procedimento. La Corte, presa visione della rinuncia e della relativa accettazione, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono estremamente concise e si fondano su un principio cardine del diritto processuale: la volontà delle parti può porre fine alla lite. La Corte di Cassazione, nel suo ruolo di giudice di legittimità, non entra nel merito della controversia originaria (la legittimità o meno del credito), ma si limita a prendere atto dell’intervenuto evento estintivo.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, priva il processo del suo oggetto e del suo impulso. Non essendoci più una richiesta di giustizia da esaminare, il giudizio perde la sua ragion d’essere e deve essere dichiarato estinto. La decisione della Corte è, quindi, una declaratoria di un fatto processuale già consolidatosi per volontà delle parti coinvolte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
L’ordinanza in esame, pur nella sua brevità, evidenzia un aspetto fondamentale della strategia processuale. La rinuncia al ricorso è uno strumento che permette alle parti di terminare una controversia in modo definitivo, evitando i costi e le incertezze di un giudizio di cassazione. Le ragioni di una tale scelta possono essere molteplici: un accordo transattivo raggiunto al di fuori del tribunale, una riconsiderazione delle probabilità di successo o semplicemente la volontà di porre fine a un lungo contenzioso.
Per il creditore, l’estinzione del giudizio implica la definitiva conferma del provvedimento impugnato, ovvero il decreto del Tribunale che rigettava la sua opposizione. Di conseguenza, il suo credito rimane escluso dal passivo fallimentare. Per il fallimento, la conclusione del procedimento rappresenta un consolidamento della propria posizione e un risparmio di ulteriori spese legali. In sintesi, l’estinzione per rinuncia segna la fine del percorso giudiziario, rendendo intangibile la decisione precedentemente emessa.
Cosa succede se un ricorrente rinuncia al suo ricorso in Cassazione?
Se il ricorrente presenta una formale rinuncia al ricorso e la controparte vi aderisce o non si oppone, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo il processo senza una decisione nel merito.
Perché in questo caso è stato dichiarato estinto il giudizio?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché il ricorrente ha formalizzato la rinuncia al proprio ricorso con un atto del 28 maggio 2024, e la controparte (il fallimento) aveva già espresso la propria adesione con una memoria depositata il 14 maggio 2024.
Qual era l’oggetto iniziale della controversia?
La controversia riguardava l’opposizione di un creditore al provvedimento con cui il giudice delegato di un fallimento aveva rigettato la sua domanda di ammissione al passivo per un credito di importo rilevante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17960 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23463-2018 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, come da procura in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME –
intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Fermo, depositato in data 29.06.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con ricorso depositato in data 7.8.2015 il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME proponeva opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del 25.6.2015, con il quale il giudice delegato aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del credito in prededuzione per la somma di euro 476.292,32 in via principale e in via subordinata di euro 390.403,54 in privilegio ed euro 85.888,78.
Con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione e sopra indicato in epigrafe, il Tribunale di Fermo ha rigettato la proposta opposizione, confermando in tal modo il provvedimento impugnato.
2.Il decreto, pubblicato il 29.6.2018, è stato impugnato dal AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, articolato, poi, in due separate doglianze.
RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese, ma ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Occorre dichiarare in limine la estinzione del giudizio, stante l’intervenuta rinuncia al ricorso formalizzata dal ricorrente con atto 28 maggio 2024, alla quale ha anche aderito il fallimento intimato, depositando memoria datata 14 maggio 2024.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 4.6.2024