Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13770 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13770 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27975/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliato presso di essa in INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 925/2021, pubblicata il 28 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 65/20 che aveva accertato il diritto di NOME COGNOME, docente di scuola secondaria, di essere assegnato all’ambito territoriale Puglia con attribuzione di se de sulla base dei posti disponibili prima RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del PSM, secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa maggiore vicinanza alla residenza del disabile in situazione di gravità.
La Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 925/2021, ha accolto il gravame.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il solo RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 23 febbraio 2024 NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione.
Tale atto è stato notificato.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto.
Le spese di lite devono essere compensate ex art. 92 c.p.c. e nessuna dichiarazione deve essere emessa in ordine al versamento, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto, considerato l ‘esito del giudizio e le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa rinuncia (Cass., Sez. 3, n. 34025 del 5 dicembre 2023 ).
La Corte,
dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 21