Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17368/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n.4463/2020 depositata il 22.12.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.2.2015, COGNOME NOME proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.2129/2014, con cui era stata accolta la domanda avanzata in primo grado da COGNOME COGNOME e, per l’effetto, l’appellante era stato condannato alla ricostruzione del tratto di muro di sassi di confine oggetto di causa, rispettando la precedente inclinazione e senza stilatura di giunti, in conformità al preesistente stato dei luoghi.
Con sentenza n. 4463/2020 del 25.11/22.12.2020 la Corte d’Appello di Napoli, nella resistenza di COGNOME, accoglieva l’appello, e per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda avanzata da COGNOME e la condannava al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell’appellante, ritenendo che l’apportata modifica dello stato dei luoghi non avesse recato pregiudizio all’appellata.
Avverso questa sentenza, COGNOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte il 22.6.2021, affidandosi a due motivi. COGNOME NOME ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale con un unico motivo.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale del 19.3.2025, in data 7.3.2025, COGNOME ed COGNOME NOME ed i rispettivi difensori, avendo raggiunto un accordo transattivo, hanno congiuntamente depositato un atto da tutti sottoscritto, contenente sia la rinuncia agli atti del giudizio di COGNOME relativa al ricorso principale, sia la rinuncia agli atti del giudizio di COGNOME NOME relativa al ricorso incidentale condizionato, con le reciproche accettazioni, con integrale compensazione delle spese processuali,
accettata anche dai legali delle parti, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ritiene conseguentemente la Corte, che ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c., debba essere dichiarata con ordinanza l’estinzione del giudizio . Stante l’accettazione della rinuncia non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese.
Non sussistono i presupposti per l’imposizione alla ricorrente principale ed al ricorrente incidentale condizionato, di un ulteriore contributo ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, poiché il ricorso non è stato integralmente respinto, né dichiarato inammissibile, o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio del 19.3.2025