Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Quando l’Accordo Chiude il Processo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la volontà delle parti possa prevalere sulla continuazione di un contenzioso, portando all’estinzione del giudizio. Questo principio, fondamentale nel nostro ordinamento, permette di risolvere le liti attraverso accordi privati, alleggerendo il carico giudiziario e fornendo alle parti una soluzione condivisa. Analizziamo come un accordo transattivo abbia condotto alla chiusura di un ricorso pendente in Cassazione.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia tra un gruppo di cittadini e un’amministrazione comunale. L’oggetto del contendere riguardava la determinazione di alcuni conguagli economici dovuti a seguito di una cessione volontaria di terreni.
Dopo una decisione della Corte d’Appello sfavorevole ai cittadini, questi ultimi avevano deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso basato su due specifici motivi di diritto. Il Comune, a sua volta, si era costituito in giudizio per difendere la sentenza di secondo grado.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
Il punto di svolta della vicenda processuale non è arrivato da una decisione dei giudici, ma dalla volontà delle parti stesse. In un momento successivo alla presentazione del ricorso, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia. In tale atto, dichiaravano formalmente che tutte le parti coinvolte avevano raggiunto un accordo transattivo, risolvendo la disputa con reciproca soddisfazione. A conferma di ciò, veniva rilasciata una quietanza liberatoria, un documento che attesta l’assenza di ulteriori pretese.
L’amministrazione comunale, dal canto suo, ha risposto depositando un atto di adesione alla rinuncia, confermando la propria volontà di porre fine al processo. Questo scambio di atti formali ha attivato il meccanismo procedurale che porta all’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, non entra nel merito della questione originaria (i conguagli per i terreni), poiché la sua funzione diventa quella di un notaio della volontà delle parti. I giudici si sono limitati a prendere atto della rinuncia al ricorso e della conseguente accettazione da parte del Comune.
Il fondamento giuridico della decisione risiede negli articoli 306, 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. Queste norme disciplinano proprio l’istituto della rinuncia agli atti del giudizio. L’articolo 390, in particolare, regola la rinuncia specifica per il ricorso in Cassazione. Quando la rinuncia viene formalizzata e accettata dalla controparte (se costituita), il processo si estingue senza bisogno di un’ulteriore pronuncia sul merito.
Inoltre, la Corte ha stabilito di non provvedere sulle spese processuali, poiché l’accordo tra le parti evidentemente includeva anche una regolamentazione di questo aspetto, come di consueto nelle transazioni.
Le Conclusioni: L’Importanza della Volontà delle Parti
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale civile: l’autonomia delle parti. Il processo è uno strumento a disposizione dei cittadini e delle entità per risolvere le loro controversie, ma non è l’unica via. Quando le parti trovano un accordo che soddisfa i loro interessi, il sistema giudiziario ne prende atto e si fa da parte. La decisione di dichiarare l’estinzione del giudizio non è una mera formalità, ma il riconoscimento che la funzione della giustizia è stata assolta attraverso un percorso alternativo e consensuale, spesso più rapido ed efficace di una sentenza imposta dall’alto.
Cosa succede se le parti di un processo in Cassazione trovano un accordo?
La parte che ha presentato il ricorso può formalmente rinunciarvi. Se la controparte accetta la rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo.
Che cos’è l’estinzione del giudizio?
È la chiusura definitiva di un procedimento legale senza che il giudice emetta una sentenza sul merito della controversia. In questo caso, avviene perché le parti hanno risolto la loro disputa privatamente.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese legali?
La Corte non si è pronunciata sulle spese perché l’accordo raggiunto tra le parti includeva anche un’intesa su come ripartirle, come specificato nell’ordinanza attraverso la frase ‘essendovi accordo tra le parti’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1377 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1377 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17267/2020 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
COMUNE SALERNO, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, DI NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO SALERNO n. 250/2020 depositata il 28/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 28 febbraio 2020 , relativa a conguagli dovuti per cessione volontaria di terreni, affidato a due motivi. Il Comune si è costituito con controricorso.
Successivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con cui dichiarano che tutte le parti del giudizio hanno transatto la vicenda, oggetto del presente giudizio, con reciproca soddisfazione dei propri interessi e con quietanza liberatoria di non aver nulla a pretendere. Il Comune di Salerno ha depositato atto di adesione alla rinuncia.
In considerazione dell’intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. Nulla sulle spese essendovi accordo tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio .
Così deciso in Roma, il 08/01/2025.