Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi. A differenza di una sentenza che decide nel merito la questione, l’estinzione si verifica per eventi procedurali specifici, come l’inattività delle parti o la rinuncia agli atti. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inerzia processuale possa portare a questa conseguenza, con l’ulteriore aggravio della condanna alle spese. Analizziamo il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Una Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per professionisti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. La controparte era costituita da due professionisti, difesi dal loro legale. Durante il procedimento, in conformità con la procedura, è stata formulata una proposta per la definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze dell’Inerzia
L’articolo 380-bis c.p.c. prevede un meccanismo volto a snellire il contenzioso in Cassazione. Quando un ricorso appare inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato (o, al contrario, fondato), viene comunicata alle parti una proposta. La parte ricorrente ha un termine, in questo caso di quaranta giorni, per chiedere che la Corte decida comunque sul ricorso.
Nel caso di specie, la Cassa di Previdenza, una volta ricevuta la comunicazione, non ha compiuto alcun atto, lasciando decorrere infruttuosamente il termine. Questo silenzio non è privo di conseguenze: la legge lo interpreta come una rinuncia tacita al ricorso.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire, ha applicato rigorosamente la normativa. Ha ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato e, di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è strettamente ancorata al dettato normativo. Il legislatore, con la previsione dell’art. 380-bis c.p.c., ha introdotto una presunzione di rinuncia. Se la parte che ha promosso il giudizio di legittimità, di fronte a una proposta che prefigura un esito a lei sfavorevole, non insiste per una decisione, si presume che abbia perso interesse alla prosecuzione della lite. Di conseguenza, l’estinzione è l’esito automatico di tale inerzia. La Corte ha inoltre statuito sulle spese processuali, come previsto dall’art. 391, secondo comma, c.p.c., ponendole a carico della parte ricorrente, la cui condotta ha causato la fine anticipata del processo. La liquidazione ha compreso compensi professionali, rimborso forfettario, esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti.
Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la necessità di una condotta attiva e diligente da parte di chi promuove un’azione legale, specialmente nel giudizio di Cassazione. Il silenzio o l’inerzia di fronte a specifici incombenti procedurali, come la mancata richiesta di decisione dopo una proposta di definizione, possono avere effetti drastici e irreversibili. Per le parti, ciò significa non solo la chiusura del caso senza una pronuncia nel merito, ma anche l’obbligo di sostenere i costi legali della controparte. Per i legali, sottolinea l’importanza cruciale di monitorare attentamente le scadenze e di comunicare tempestivamente con i propri assistiti per decidere le strategie processuali più opportune.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso dopo aver ricevuto una proposta di definizione dalla Corte di Cassazione?
In base al decreto, se la parte ricorrente non chiede che si proceda alla decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio in Cassazione per questa causa?
La Corte di Cassazione condanna la parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta di definizione?
Il provvedimento esaminato indica che il termine previsto dalla legge per presentare tale richiesta è di quaranta giorni.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 17069 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 17069 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 21976/2024 R.G. proposto da: CASSA A NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE COGNOME DA BRESCIA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ASTI INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.108/2024 depositata il 08/04/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 20/06/2025