Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se non Rispondi alla Proposta?
L’estinzione del giudizio è un istituto processuale che determina la chiusura anticipata di una causa per motivi procedurali, senza una decisione sul merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ci offre un esempio lampante di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conseguenza definitiva. Analizziamo il caso di una nota società di trasporti il cui ricorso è stato dichiarato estinto per non aver dato seguito alla proposta di definizione del giudizio.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore dei trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Nell’ambito del procedimento, ai sensi dell’articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile, era stata formulata una proposta per la definizione del giudizio e comunicata a tutte le parti coinvolte.
Questo specifico articolo del codice prevede una procedura accelerata per i ricorsi che appaiono di facile soluzione. Tuttavia, la legge stabilisce un termine perentorio: la parte ricorrente ha quaranta giorni di tempo dalla comunicazione per richiedere che la Corte proceda comunque con la decisione del ricorso. Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
La Proposta di Definizione e l’Importanza dei Termini
La procedura delineata dall’art. 380-bis c.p.c. mira a snellire il lavoro della Corte di Cassazione. Quando un ricorso viene ritenuto inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato (o fondato), il relatore può formulare una proposta. Le parti, ricevuta tale comunicazione, possono decidere se accettare implicitamente la proposta o insistere per una discussione nel merito.
L’inerzia della parte ricorrente, ovvero la mancata richiesta di fissazione dell’udienza entro quaranta giorni, viene interpretata dalla legge come una tacita rinuncia al ricorso. Questo meccanismo impone ai legali una vigilanza costante e un rispetto scrupoloso delle scadenze, poiché un’omissione può avere effetti irreversibili sul destino della causa, portando appunto all’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha semplicemente preso atto del decorso del termine. I giudici hanno evidenziato che, trascorso il periodo di quaranta giorni senza che la parte ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire, il ricorso doveva intendersi rinunciato.
Di conseguenza, richiamando l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, che disciplina gli effetti della rinuncia, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione. La decisione non entra nel merito della controversia originaria, ma si limita a certificare la chiusura del procedimento per una ragione puramente procedurale. In aggiunta, come logica conseguenza, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalle controparti.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la diligenza e il rispetto dei termini sono essenziali. La mancata risposta a una comunicazione formale, come la proposta di definizione del giudizio, non è un atto neutro, ma una scelta con precise conseguenze legali. Per le aziende e i cittadini, ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a una rappresentanza legale attenta e proattiva, in grado di monitorare ogni fase del processo e di agire tempestivamente per tutelare i propri interessi. Un errore procedurale, anche in una fase avanzata come il giudizio di Cassazione, può vanificare anni di contenzioso e rendere definitiva la sentenza sfavorevole del grado precedente.
Cosa succede se la parte ricorrente in Cassazione non chiede la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio?
In base all’art. 380-bis del codice di procedura civile, se la parte ricorrente non chiede la decisione entro quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta del relatore?
Il termine perentorio è di quaranta giorni, che decorrono dalla data in cui la proposta di definizione del giudizio viene comunicata alle parti.
In caso di estinzione del giudizio per presunta rinuncia, chi paga le spese processuali?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione del procedimento, viene condannata al pagamento delle spese processuali a favore delle controparti, come stabilito nel decreto.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19614 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19614 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1050/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
FOTI NOME COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.667/2024 depositata il 18/07/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/07/2025