Estinzione del giudizio: la Cassazione decide
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per ragioni procedurali, il contenzioso si chiude senza una decisione sul merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare a questo esito, sottolineando l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Appello e Proposta di Definizione
La vicenda ha origine da un ricorso presentato da una nota società di trasporti contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorso era diretto a contestare la decisione di secondo grado favorevole a alcuni suoi ex dipendenti.
Una volta che il caso è giunto in Cassazione, è stata attivata la procedura prevista dall’art. 380-bis del codice di procedura civile. Ai sensi di questa norma, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio, ovvero una valutazione preliminare sulla probabile sorte del ricorso. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Giudizio per Inerzia
Il punto cruciale della vicenda risiede in ciò che è accaduto dopo la comunicazione della proposta. La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni entro il quale la parte ricorrente, se non condivide la proposta, deve chiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza. Tale silenzio è stato interpretato dalla Corte, in stretta aderenza al dettato normativo, come una rinuncia di fatto al ricorso. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione, ponendo fine al contenzioso.
La Condanna alle Spese Processuali
Come diretta conseguenza dell’estinzione, la Corte ha provveduto a regolare le spese processuali. In base all’articolo 391 del codice di procedura civile, la parte che ha dato causa all’estinzione è tenuta a rimborsare le spese alla controparte. La società ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese legali in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie del 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono eminentemente procedurali e si fondano sull’applicazione diretta dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa norma è stata introdotta per snellire il carico di lavoro della Corte di Cassazione, consentendo una definizione più rapida dei ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. La ‘proposta di definizione’ offre alla parte ricorrente una sorta di ‘specchio’ del probabile esito del giudizio. Se, dopo aver visto questa valutazione preliminare, il ricorrente non insiste per una decisione, la legge presume che abbia rinunciato a proseguire. L’inerzia, quindi, non è un comportamento neutro ma assume il valore legale di una rinuncia. La successiva dichiarazione di estinzione e la condanna alle spese sono atti dovuti che discendono direttamente da questa presunzione legale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento, seppur breve, è un potente monito sull’importanza della diligenza processuale. Evidenzia come un’omissione, quale la mancata richiesta di decisione entro un termine perentorio, possa avere conseguenze definitive e precludere l’esame nel merito delle proprie ragioni. Per gli avvocati e le parti, la lezione è chiara: ogni comunicazione proveniente dalla Corte deve essere attentamente vagliata e gestita con la massima tempestività. Il silenzio, nel processo civile, può costare caro, non solo in termini di spese legali ma anche con la chiusura definitiva del giudizio.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo il processo senza una decisione nel merito.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta?
Il termine previsto dalla legge è di quaranta giorni dalla data in cui la proposta di definizione viene comunicata alle parti.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19631 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19631 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 946/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in MILANO INDIRIZZO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.531/2024 depositata il 12/07/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/07/2025