Estinzione del Giudizio in Cassazione: il Silenzio che Costa Caro
Nel processo civile, soprattutto davanti alla Corte di Cassazione, i tempi e le procedure sono scanditi da regole ferree. Un recente decreto ha messo in luce le gravi conseguenze dell’inattività processuale, portando alla cosiddetta estinzione del giudizio. Questo concetto, apparentemente tecnico, nasconde una realtà molto concreta: la fine anticipata del processo non per una decisione nel merito, ma per un comportamento omissivo della parte che ha promosso il ricorso. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I fatti del caso: dal ricorso all’estinzione
Due società avevano presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello territoriale. Il loro caso era stato esaminato da un magistrato relatore, il quale, come previsto dalla procedura, aveva formulato una proposta di definizione del giudizio e l’aveva comunicata a tutte le parti coinvolte. Questo atto avvia un percorso semplificato, pensato per accelerare i tempi della giustizia.
La legge, in questi casi, concede alla parte ricorrente un termine preciso, quaranta giorni, per manifestare la propria volontà di proseguire, chiedendo che la Corte si riunisca per decidere sul ricorso. Nel caso di specie, le società ricorrenti hanno lasciato trascorrere questo termine senza compiere alcuna azione. Questo silenzio è stato l’elemento decisivo che ha segnato le sorti del processo.
Il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c.: la proposta di definizione
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile introduce una procedura accelerata per i ricorsi in Cassazione che appaiono di facile risoluzione. Il relatore designato, invece di preparare il caso per una discussione pubblica, può redigere una “proposta” in cui suggerisce l’esito del ricorso (es. inammissibilità, rigetto, ecc.).
La scelta del ricorrente
Una volta ricevuta tale proposta, la palla passa al ricorrente. Se non è d’accordo con la proposta, deve attivarsi e depositare un’istanza formale per chiedere la decisione. Se, al contrario, non fa nulla entro 40 giorni, la legge interpreta il suo silenzio come un’accettazione implicita dell’esito proposto e, di fatto, come una rinuncia a proseguire il giudizio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, nel suo decreto, ha applicato in modo lineare la normativa vigente. I giudici hanno constatato che era trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che le società ricorrenti avessero manifestato l’intenzione di andare avanti. A norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, questa inerzia processuale equivale a una rinuncia al ricorso stesso.
Di conseguenza, la Corte ha dovuto prendere atto di questa rinuncia presunta e, applicando l’art. 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La motivazione è puramente procedurale: il processo si chiude perché la parte che lo ha iniziato ha, con il suo comportamento, dimostrato di non avere più interesse alla sua prosecuzione. La Corte ha inoltre specificato che, anche in caso di estinzione, deve provvedere alla liquidazione delle spese processuali, condannando la parte inadempiente a rimborsare le controparti per i costi sostenuti.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La decisione offre un importante monito: nel processo di Cassazione, l’inattività non è mai una strategia neutrale. Il silenzio a fronte della proposta del relatore ha un valore legale preciso e irreversibile: quello della rinuncia. L’estinzione del giudizio comporta due conseguenze fondamentali. In primo luogo, la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) diventa definitiva, con tutte le sue conseguenze. In secondo luogo, la parte che ha causato l’estinzione viene condannata a pagare tutte le spese legali del giudizio di legittimità. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale per le parti e i loro difensori di monitorare attentamente le scadenze processuali e di compiere scelte attive e consapevoli in ogni fase del procedimento.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso dopo la proposta del relatore in Cassazione?
Il suo silenzio viene interpretato dalla legge come una rinuncia al ricorso, e di conseguenza la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.
Entro quale termine la parte ricorrente deve chiedere la decisione del ricorso?
La parte ricorrente deve presentare la richiesta di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione formulata dal relatore.
In caso di estinzione del giudizio per inattività, chi paga le spese processuali?
Le spese processuali sono a carico della parte la cui inattività ha causato l’estinzione. Nel caso esaminato, le società ricorrenti sono state condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle controparti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21031 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21031 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23165/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrenti-
contro
NOME COGNOME domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente-
nonché contro
L’UFFICIO CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona della Consigliera effettiva in carica, dott. NOME COGNOME domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la
sentenza n. 203/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025