Estinzione del giudizio in Cassazione: il silenzio che costa caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per ragioni procedurali, la causa si chiude senza una decisione nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, n. 19806/2025) offre un esempio lampante di come l’inattività di una parte possa portare a questa conseguenza, sottolineando l’importanza della diligenza nel seguire le scadenze processuali. Il caso in esame riguarda un ricorso principale proposto da un importante ente previdenziale contro una decisione della Corte d’Appello di Trieste.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un ente pubblico dinanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. A sua volta, la controparte, un privato cittadino, aveva depositato un controricorso, proponendo anche un ricorso incidentale condizionato.
Nel corso del procedimento, la Corte di Cassazione, avvalendosi della procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile, ha formulato una proposta di definizione del giudizio e l’ha comunicata a tutte le parti coinvolte. Questo strumento mira a velocizzare i tempi della giustizia nei casi in cui l’esito del ricorso appare di facile soluzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dalle parti, ma si è basata su un presupposto puramente procedurale. I giudici hanno constatato che erano trascorsi più di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione senza che la parte ricorrente principale avesse richiesto una decisione sul ricorso. Ai sensi della normativa vigente, tale silenzio equivale a una rinuncia al ricorso stesso. Di conseguenza, il processo in Cassazione è stato dichiarato estinto. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha deciso per la loro totale compensazione tra le parti.
Le Motivazioni dietro l’Estinzione del Giudizio
Il cuore della motivazione risiede nell’applicazione dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce una presunzione legale: se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio, non presenta un’istanza per ottenere una decisione entro il termine perentorio di quaranta giorni, il suo ricorso si intende rinunciato. Questo meccanismo, noto come “silenzio-assenso” alla rinuncia, è stato introdotto per deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, incentivando le parti a non proseguire in ricorsi con scarse probabilità di successo. L’inerzia del ricorrente è stata quindi interpretata dalla legge come una tacita volontà di abbandonare l’impugnazione.
La successiva declaratoria di estinzione è una conseguenza diretta, prevista dall’art. 391 del codice di procedura civile. Per quanto riguarda le spese, la Corte ha optato per la compensazione in ragione della “novità delle questioni giuridiche sottese alle spiegate impugnazioni”. Questo significa che, nonostante la chiusura del processo per motivi procedurali, i giudici hanno riconosciuto che le tematiche di fondo del ricorso erano complesse o inedite, giustificando la decisione di non addossare i costi a nessuna delle due parti.
Le Conclusioni
Questo decreto serve da monito per tutti gli operatori del diritto. Evidenzia come, nel giudizio di Cassazione, l’attenzione alle scadenze e alle regole procedurali sia cruciale. La procedura ex art. 380-bis c.p.c., sebbene concepita per l’efficienza, nasconde un’insidia per le parti meno diligenti. Il silenzio non è mai neutro e, in questo contesto, assume il valore legale di una rinuncia, con la conseguenza irreversibile dell’estinzione del giudizio. La decisione sottolinea l’importanza di una gestione attiva e consapevole del contenzioso, specialmente nell’ultimo grado di giudizio, dove ogni passo procedurale deve essere attentamente ponderato.
Cosa accade se il ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio entro 40 giorni?
Il ricorso si intende rinunciato per legge. Di conseguenza, la Corte di Cassazione procede a dichiarare l’estinzione del giudizio, chiudendo il processo senza una decisione nel merito.
Perché le spese legali sono state compensate tra le parti?
Le spese sono state compensate perché la Corte ha ritenuto che le questioni giuridiche alla base dell’impugnazione fossero nuove e complesse. Questa valutazione permette al giudice di derogare alla regola generale della soccombenza, secondo cui chi perde paga le spese.
Qual è lo scopo della procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis c.p.c.?
Lo scopo è quello di accelerare la definizione dei ricorsi in Cassazione, specialmente per quelli che appaiono palesemente inammissibili, improcedibili o infondati, offrendo una via rapida per la chiusura del procedimento e riducendo il carico di lavoro della Corte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19806 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19806 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
DECRETO
sul ricorso principale iscritto al n. 19245/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
E
sul controricorso incidentale condizionato proposto da COGNOME elettivamente domiciliato in VITTORIO VENETO INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n.73/2024 depositata il 04/07/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della novità delle questioni giuridiche sottese alle spiegate impugnazioni;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;
Così deciso in Roma, il 15/07/2025