Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7425 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7425 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27965/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, RAGIONE_SOCIALE.
– Intimate –
Proprietà
Avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello dell’Aquila n. 654/2020, e n. 1694/2021, depositata il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 06 febbraio 2024.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, avverso: (i) la sentenza non definitiva RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello dell’Aquila che ha dichiarato costituita a vantaggio dello stabilimento industriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’allacciamento ferroviario ivi esistente, ai sensi degli artt. 5 e 55 r.d. n. 1447/1992, servitù coattiva di passaggio sulla striscia di terreno in Avezzano oggi di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già di proprietà del RAGIONE_SOCIALE NOME, e sulla tratta ferroviaria ivi realizzata, ed ha rimesso la causa in istruttoria per la determinazione dell’indennità dovuta dall’appellante all’appellata ; (ii) la sentenza definitiva RAGIONE_SOCIALE stessa Corte d’Appello che ha determinato in € 739.063 l’indennità dovuta da RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio effettivo RAGIONE_SOCIALE servitù di passaggio.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , cod. proc. civ., che è stata ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso ed è quindi stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Con atto datato 12/10/2023, le parti costituite hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere tra di esse per intervenuta rinuncia alle domande originariamente proposte e ai
relativi diritti, con cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate e ordine di cancellazione RAGIONE_SOCIALE trascrizione RAGIONE_SOCIALE domanda introduttiva del giudizio di primo grado; il tutto a spese integralmente compensate.
Le parti hanno riproposto le stesse conclusioni nelle rispettivi memorie illustrative depositate in prossimità dell’adunanza camerale.
È in atti anche la rinuncia di COGNOME alle domande e alla servitù, datata 17/03/2023.
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio di cassazione restano a carico di ciascuna parte (art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.).
La pronuncia di estinzione non è conforme alla proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis , cod. proc. civ., sicché non sono applicabili il terzo e il quarto comma dell ‘ articolo 96.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, in data 6 febbraio 2024.