Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6442 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
Oggetto: estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10702/2019 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO , con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Comune di Zapponeta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
COGNOME NOME
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 163/2019, depositata il 24 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 24 gennaio 2019, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, sez. dist. di Manfredonia, lo ha condannato al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 10.176,72, oltre interessi legali, per aver commissionato, quale sindaco del comune di Zapponeta e per conto di questo, ma in violazione delle norme in tema di assunzione di impegni ed effettuazione di spese, la realizzazione di diciotto loculi all’interno del locale cimitero, in aggiunta rispetto a quelli commissionati dall’ente locale con due distinti contratti;
la Corte di appello ha riferito che la domanda giudiziale era stata proposta anche nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente Sindaco succeduto a COGNOME e assessore ai lavori pubblici in carica, che avevano provveduto a commissionare ulteriori lavori, e, per indebito arricchimento, del comune di Zapponeta;
ha dato atto che il giudice di primo grado aveva dichiarato l’estromissione d el COGNOME dal giudizio accogliendo la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva e aveva respinto nel merito le domande dell’attore ;
ha, quindi, accolto il gravame evidenziando che in una situazione,
– controricorrente –
– intimato –
quale quella in esame, di acquisizione di beni e servizi compiuta in nome e per conto di un ente locale in violazione delle norme sull’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che aveva consentito la fornitura;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resistono, con distinti controricorsi, sia NOME COGNOME, sia il comune di Zapponeta;
–NOME COGNOME e NOME COGNOME non spiegano alcuna difesa;
in data 24 gennaio 2024 il ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di giudizio;
la rinuncia al ricorso è accettata sia dal comune di Zapponeta (con nota depositata il 26 gennaio 2024), sia da NOME COGNOME (con nota depositata il 29 gennaio 2024)
CONSIDERATO CHE:
attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal ricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto;
nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2024.