Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34794 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34794 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25753/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME nella qualità di erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME nella sua qualità di erede di NOME COGNOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA n. 159/2020 depositata il 29/01/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME conveniva innanzi al Tribunale di L’Aquila Liberato COGNOME chiedendo, in via principale che, accertata l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un immobile da parte del convenuto (un appartamento di 32 mq sito nel Comune di Montereale), venisse accolta la sua domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell’obbligo di concludere il contratto definitivo per il trasferimento della proprietà del predetto immobile, obbligo precedentemente assunto dal convenuto con scrittura del 25.05.2005, non trascritta.
In via subordinata, in caso di inadempimento del promittente venditore per non avere egli usucapito la piena proprietà dell’immobile promesso in vendita l’attore, e nel caso egli fosse pertanto comproprietario unitamente ad altri eredi dell’originario dante causa dell’immobile di cui è causa , chiedeva la condanna del convenuto alla restituzione del corrispettivo della vendita versato dall’attore per l’acquisto della quota per l’importo di € . 9.140,00.
1.1. Il Tribunale adìto rigettava la domanda principale poiché il convenuto aveva depositato in corso di causa l’atto di donazione della nuda proprietà dell’immobile di cui si discute a favore della propria moglie, NOME COGNOME stipulato con rogito del 23.02.2012, con allegata nota di trascrizione del 12.03.2012, rendendo così impossibile la soddisfazione della richiesta pronuncia ex art 2932 cod. civ., non avendo il venditore conservato la proprietà dell’immobile
sino alla trascrizione della domanda giudiziale contro lo stesso avanzata, peraltro mai effettuata dall’attore.
NOME COGNOME impugnava la pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, che confermava integralmente la sentenza impugnata.
Avverso la suddetta pronuncia NOME COGNOME propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi e contrastato da NOME COGNOME nella sua qualità di erede di NOME COGNOME.
Il ricorrente , in prossimità dell’adunanza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alla controparte, dichiarando di aver definito la lite in via transattiva e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite.
La parte controricorrente ha depositato formale atto di accettazione della rinuncia con richiesta di compensazione delle spese di lite.
L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell’art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 23 maggio 2024.
Il Presidente
COGNOME