Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18716 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 18716 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
D E C R E T O
sul ricorso iscritto al n° 25515 del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE) in persona del legale rapp.te NOME COGNOME (C. F.: CODICE_FISCALE) con sede in Angera (VA) alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in atto separato unita al ricorso, unitamente e disgiuntamente dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e dall’A vv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) con i quali elettivamente domicilia presso lo studio legale del primo in INDIRIZZO -81100 -Caserta, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l’indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL presso il quale la parte elegge domicilio.
Ricorrente
contro
Agenzia del demanio (c.f. P_IVA), con sede a Roma in INDIRIZZO, cap 00187, in persona del rispettivo Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa , per mandato ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) (fax: NUMERO_TELEFONO (pec: EMAIL) e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in INDIRIZZO
Controricorrente
a vverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 1186 depositata il 23 aprile 2024.
Rilevato che :
questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di decisione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che -a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, del codice di rito -il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto;
che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali;
che le spese predette -da porre a carico del ricorrente soccombente -vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 89 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al
rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.
Roma, 8 luglio 2025.