Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa il Processo
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità di chiusura di un processo che, purtroppo per la parte che ha agito in giudizio, non arriva a una decisione sul merito della controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inerzia processuale possa portare a questa conseguenza definitiva. Analizziamo come la mancata risposta a una comunicazione della Corte possa essere interpretata come una vera e propria rinuncia al ricorso.
I Fatti del Caso
Una cassa di previdenza professionale aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, presentando ricorso per Cassazione contro un professionista. Come previsto dalla procedura, il caso è stato assegnato a una sezione della Corte per la sua trattazione. In questa fase, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, che è stata regolarmente comunicata alle parti coinvolte.
La Proposta di Definizione e la Conseguenza dell’Inerzia
La proposta ex art. 380-bis c.p.c. è uno strumento finalizzato a velocizzare i tempi della giustizia. In sostanza, il giudice relatore, ravvisando una probabile inammissibilità o infondatezza del ricorso, propone una definizione accelerata. A seguito della comunicazione di tale proposta, la legge concede alla parte ricorrente un termine di quaranta giorni per richiedere che la Corte proceda comunque alla discussione del ricorso in udienza.
Nel caso in esame, questo termine è trascorso senza che la cassa di previdenza ricorrente presentasse alcuna istanza. Questo silenzio ha attivato un meccanismo procedurale con effetti drastici, portando all’estinzione del giudizio.
La Decisione della Suprema Corte: Estinzione per Rinuncia Presunta
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso dei quaranta giorni, non ha avuto altra scelta che applicare la normativa vigente. Il decreto si basa su un’interpretazione chiara e inequivocabile del dettato normativo, che configura l’inerzia del ricorrente come una forma di rinuncia tacita o presunta.
L’applicazione degli articoli 380-bis e 391 c.p.c.
Il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. stabilisce espressamente che, se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso nel termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato. Questa presunzione di rinuncia conduce direttamente all’applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, che disciplina, appunto, l’estinzione del processo in caso di rinuncia. Di conseguenza, il giudizio si chiude senza che i giudici entrino nel merito dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è puramente processuale e si fonda su un presupposto logico-giuridico preciso: il legislatore ha inteso dare alla parte ricorrente un’ultima possibilità di insistere per la trattazione del proprio ricorso dopo aver ricevuto una valutazione preliminare sfavorevole. Se la parte non sfrutta questa opportunità, la legge presume che essa abbia perso interesse alla prosecuzione del giudizio, equiparando il suo silenzio a una volontà di rinuncia. La Corte, pertanto, non fa altro che prendere atto di questa volontà presunta e dichiarare l’estinzione del procedimento. Inoltre, i giudici hanno ritenuto di non dover statuire sulle spese legali, poiché la parte intimata non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione, rendendo superflua una condanna alle spese.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione: la gestione delle scadenze processuali è cruciale. La comunicazione della proposta di definizione semplificata non è un atto interlocutorio di poco conto, ma un bivio procedurale decisivo. L’inerzia non è mai una strategia neutrale; al contrario, è un comportamento che la legge interpreta in modo netto, con la conseguenza più grave, ovvero l’estinzione del giudizio e la perdita definitiva della possibilità di ottenere una riforma della sentenza impugnata. Gli avvocati e le parti devono quindi prestare la massima attenzione a tali comunicazioni e agire tempestivamente per salvaguardare le proprie ragioni.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione entro 40 giorni?
Se la parte ricorrente non presenta un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso viene considerato rinunciato per legge.
Perché il giudizio viene dichiarato estinto in questo caso?
Il giudizio viene dichiarato estinto come conseguenza diretta della rinuncia presunta. Secondo l’art. 391 del codice di procedura civile, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione dell’intero procedimento di Cassazione.
Perché non è stata presa una decisione sulle spese legali?
La Corte non ha statuito sulle spese perché la parte intimata (la controparte nel ricorso) non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio. Non essendoci stati costi sostenuti dalla controparte, non vi era motivo per una condanna al loro rimborso.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19845 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19845 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23807/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n.322/2024 depositata il 30/05/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15/07/2025