Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33315 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33315 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 24008/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Salerno, alla INDIRIZZO, in persona del l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore del 4 ottobre 2023 , dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (in sostituzione del l’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, medio tempore deceduto), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla INDIRIZZO (EMAIL).
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Napoli, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-controricorrente –
avverso l ‘ordinanza , n. cron. 1953/2020, della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI pubblicata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/11/2023
dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione dell ‘ordinanza del 17 luglio 2020, n. 1953, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, che accolse il reclamo promosso da quest’ultima contro il decreto del Tribunale di quella stessa città del 14 febbraio 2020, che aveva concesso l’esecutorietà al lodo arbitrale, inter partes , del 14 dicembre 2006.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 29 luglio 2022, n. 23800, la Prima Sezione civile di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire il perfezionamento dell’accordo di definizione bonaria della lite richiesta dalle parti.
CONSIDERATO CHE
Successivamente alla fissazione della nuova adunanza camerale, con atto datato 13 ottobre 2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione integrale delle spese;
Il descritto atto reca la sottoscrizione per adesione anche della controricorrente.
RITENUTO CHE
Sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l’estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti concordato la loro integrale compensazione.
È inapplicabile, infine, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr . Cass. n. 8770 del 2023; Cass. n. 32749 del 2022; Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della