Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 920 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 920 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16312/2023 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
NOME, quale titolare della omonima impresa, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ appello di Napoli n. 2261/2023, pubblicata in data 18 maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il vettore NOME COGNOME e la società assicuratrice RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
Deduceva che nel 2013 aveva acquistato da varie aziende pellami allo stato grezzo che aveva poi inviato all’azienda spagnola RAGIONE_SOCIALE commissionandole la lavorazione; completata la lavorazione, aveva incaricato, per il ritiro della merce ed il trasporto presso la sede operativa in Solofra, il vettore NOME COGNOME, il quale, con lettera di vettura NUMERO_DOCUMENTO n. 0342 del 9 giugno 2013, era partito con destinazione Italia il successivo 10 giugno; la merce non era tuttavia mai arrivata a destinazione, in quanto nella notte tra il 10 e l’11 giugno era stata sottratta da ignoti a seguito di rapina mentre il mezzo di proprietà del vettore si trovava fermo in una piazzola di sosta a pochi chilometri di distanza
dall’uscita autostradale di Nola; pur risultando il trasporto coperto da assicurazione, stipulata in data 14 febbraio 2013, con la compagnia assicuratrice convenuta, quest’ultima aveva rifiutato la definizione bonaria, assumendo che gli eventi verificatisi rientravano tra le cause di esclusione della responsabilità del vettore di cui all’art. 17 della Convenzione di Ginevra concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, ratificata e recepita in Italia il 3 aprile 1961 in virtù della legge n. 1621/1960.
Nel contraddittorio con la società assicuratrice ed il vettore, che, tra l’altro, eccepiva il difetto di legittimazione dell’attrice e comunque l’assenza di responsabilità, il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando il vettore al pagamento della somma di euro 241.746,88, oltre interessi, reputando sussistente la legittimazione della società attrice, quale mittente e destinataria finale della merce, mentre dichiarava inammissibile la domanda svolta nei confronti della società assicuratrice, escludendone la legittimazione passiva.
1.1. La sentenza, impugnata dal soccombente, in via principale, e dalla RAGIONE_SOCIALE in via incidentale, è stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli, che ha rilevato che l’appellata, la quale non rivestiva la qualità di mittente, ma solo di destinataria del trasporto, non era legittimata a richiedere ed ottenere l’indennizzo per la perdita della merce, non avendo chiesto al vettore la consegna della merce, una volta scaduto il termine in cui la merce sarebbe dovuta arrivare a destinazione, a nulla rilevando che essa fosse stata oggetto di rapina durante il trasporto; ha conseguentemente respinto anche l’appello incidentale, con il quale si chiedeva il riconoscimento di ulteriori danni derivanti dalla mancata commercializzazione delle pelli trasportate.
1.2. RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a tre motivi.
Resistono, con separati controricorsi, NOME COGNOME
ed RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Anteriormente all’udienza la ricorrente ha deposito atto di rinuncia al ricorso, che le parti controricorrenti hanno accettato.
Ragioni della decisione
Va pregiudizialmente osservato che all’esito della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte delle controricorrenti va dichiara ta l’ estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, ex art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 – 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 novembre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME