Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25163 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 16523 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -e, per essa, quale sua mandataria, giusta procura speciale autenticata a AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Atlante del 31.8.RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -(quale incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE) , in persona della procuratrice NOME COGNOME in virtù di procura speciale a rogito AVV_NOTAIO COGNOME registrata il 21.10.2022, elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, alla INDIRIZZO, presso lo studio
dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata a AVV_NOTAIO di Forio in data 27.7.2022.
CONTRORICORRENTE
e
CURATORE del fallimento de ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del l’AVV_NOTAIO .
INTIMATO
avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 517 del 26.5.2022, udita la relazione nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 del AVV_NOTAIO,
di art. 390 cod.
preso atto che la ‘ RAGIONE_SOCIALE, nella specificata qualità mandataria della ‘RAGIONE_SOCIALE , ha allegato rinuncia ex proc. civ. datata 31.7.2024 al ricorso iscritto al n. 16523 -2022 R.G.;
preso atto che la controricorrente ‘RAGIONE_SOCIALE ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia;
ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d. P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria della ‘RAGIONE_SOCIALE , ed iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
Così deciso in Roma l’ 11 settembre 2024.