Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28827 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28827 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
nel ricorso R.G. n. 08014/2023
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE di Origgio , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 3704/2022 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 04/01/2023 e notificata il 09/02/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2007 la RAGIONE_SOCIALE, avendo la necessità di fornire adeguata copertura del traffico telefonico e di dati sul territorio del RAGIONE_SOCIALE di Origgio aveva stipulato con detto RAGIONE_SOCIALE due contratti di locazione di terreni, ove poter installare i propri impianti, pattuendo il canone annuo rispettivamente di € 22.000,00 e di € 18.000,00.
Entrato in vigore il d.lgs. n. 70 del 2012, che aveva modificato l’art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di seguito CCE), la RAGIONE_SOCIALE inviava al RAGIONE_SOCIALE di Origgio, in data 04/11/2014, una missiva, con la quale, in forza di tale norma, invitava l’ente ad una riduzione del canone, avvisando anche che, nelle more, avrebbe pagato la cifra minima prevista per legge per il COSAP, ovvero € 516,46 annui.
Il RAGIONE_SOCIALE non dava riscontro a tale missiva ed, anzi, agiva in via monitoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE), nel frattempo succeduta a RAGIONE_SOCIALE nel rapporto contrattuale, per ottenere il pagamento del canone di locazione pattuito relativo alle annualità 2015-2016-2017-2018-2019.
Il Tribunale di Busto Arsizio emetteva il decreto ingiuntivo.
La RAGIONE_SOCIALE propo neva opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e , nel contradditorio delle parti, il Tribunale, con sentenza n. 297/2022, rigettava tutti i motivi di opposizione, ma, dato atto dell’intervenuto pagamento parziale, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE di Origgio della minor somma di € 111.322,95 oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231 del 2002.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, che, nel contraddittorio delle parti, veniva respinto.
Avverso tale statuizione, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L ‘intimat o si è difeso con controricorso.
La ricorrente, in data 04/09/2025, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione del RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 08/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’ art. 826 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato la natura disponibile dell’area in questione, in relazione alla ritenuta insussistenza del requisiti soggettivo e oggettivo per l’affermazione del carattere indisponibile del bene .
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 115 c .p.c., poiché, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d ‘a ppello, l’area in questione non era inserita nell’elenco dei beni oggetto del piano di valorizzazione (circostanza che comportava ex lege la classificazione come patrimonio disponibile), prodotto dal RAGIONE_SOCIALE al doc. 4 fascicolo del presente grado di legittimità (agli atti del RAGIONE_SOCIALE già prodotti nei gradi di merito).
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione dell’art. 360 comma 1, n. 1, c.p.c., in relazione all’art. 133 , comma 1, lett. b, d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del Processo Amministrativo) nella parte in cui il Giudice del merito ha omesso di declinare la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione alla qualificazione giuridica dell’oggetto del contratto, poiché, individuata preliminarmente l’ area come appartenente al patrimonio indisponibile, non avrebbe dovuto qualificare il rapporto inter partes in termini di locazione privatistica, ma di concessione amministrativa.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione
all’art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 e all’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, per avere la Corte d’appello omesso di applicare la normativa di settore, non conformandosi al principio secondo cui l’occupazione da parte degli operatori di comunicazione elettroniche di aree o infrastrutture per l’esercizio del servizio pubblico debba essere assoggettata a canoni non rimessi alla volontà delle parti ma ad un criterio normativo predeterminato, che prevede un canone ‘agevolato’ .
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 , comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in relazione all’art. 8 -bis d.l. n. 135 del 2018, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che l’art. 93 d.lgs. cit. non si applica ai beni del patrimonio disponibile, senza tenere conto che, pur considerando il bene come disponibile e pur ritenendo che il menzionato art. 93 d.lgs. cit. si applica solo ai beni indisponibili, tale tesi non è tuttavia predicabile a partire dalla data di entrata in vigore dell’art. 8 -bis d.lgs. n. 135 del 2018.
Occorre preliminarmente rilevare che in data 04/09/2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale della società ricorrente e da un difensore di quest’ultima, cui è seguita l’accettazione del controricorrente.
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, poiché l’accettazione del controricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Vertendosi in ipotesi di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME